COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 97 del 05 Maggio 2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO SCALA 82 – GARA SCALA 82 / RUFOLI DEL 12.3.2006 – 2^ CAT.
COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 97 del 05 Maggio 2006
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO SCALA 82 – GARA SCALA 82 / RUFOLI DEL 12.3.2006 – 2^ CAT.
La C.D., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, sentita la società, rileva che il reclamo medesimo debba essere parzialmente accolto. In particolare, preso atto che la società reclamante, mentre non ha impugnato l’obbligo del risarcimento dei danni a favore del direttore di gara (che, di conseguenza, deve ritenersi confermato), ha prodotto elementi deduttivi, idonei a ridimensionare l’entità dei fatti, addebitati alla società Scala 82, si ritiene di ridurre la sanzione pecuniaria secondo un criterio di equità e congruità. P.Q.M.
DELIBERA
in parziale accoglimento del reclamo, di ridurre la sanzione pecuniaria alla somma di euro 200,00; nulla dispone in ordine alla tassa, non versata.
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