COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 97 del 05 Maggio 2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO CALCIO GIANO – GARA N.C.RIARDO / CALCIO GIANO DEL 19.03.2006 – 3^ CAT.
COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 97 del 05 Maggio 2006
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO CALCIO GIANO – GARA N.C.RIARDO / CALCIO GIANO DEL 19.03.2006 – 3^ CAT.
La C.D., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, rileva che esso è infondato. Invero, il calciatore Bonafiglia Francesco, nato l’11.07.1979, come da comunicazione dell’Ufficio Tesseramento del C.R. Campania, risulta regolarmente tesserato (dal 14.11.2005) per la società N.C. Riardo, ovvero da data antecedente il giorno di disputa della gara in esame. Di conseguenza, la sua partecipazione alla gara, di cui al reclamo, deve giudicarsi regolare. P.Q.M.
DELIBERA
di rigettare il reclamo; dispone addebitarsi la tassa, non versata, sul conto della società Calcio Giano.
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