COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°36 del 29/03/2006 Delibera della Commissione Disciplinare CALCIO A CINQUE – SERIE D RECLAMO PROPOSTO DA A.S.PARROTS BENASSI per presunta irregolarità gara SPORT 2000 – PARROTS BENASSI dell’11.3.2006
COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul
Comunicato Ufficiale N°36 del 29/03/2006
Delibera della Commissione Disciplinare
CALCIO A CINQUE – SERIE D
RECLAMO PROPOSTO DA A.S.PARROTS BENASSI
per presunta irregolarità
gara SPORT 2000 – PARROTS BENASSI dell’11.3.2006
L’A.S.PARROTS BENASSI eccepisce in ordine alla gara sopra indicata significando che l’A.S.SPORT 2000 ha indicato nella distinta giocatori e fatto giocare con il n. 7 il tesserato BALDASSINI LUCA, nonostante lo stesso dovesse scontare un turno di squalifica, come risulta sul C.U. n.34, datato 9.3.2006 del C.P. di Bologna. “Siamo certi che la C.D. prenderà i relativi provvedimenti in merito”.
La Commissione,
- visti gli atti ufficiali;
- dato atto che non esiste dubbio alcuno che il calc.BALDASSINI LUCA sia stato indicato col n. 7 nella distinta calciatori della partita di cui all’oggeto e, quindi, abbia partecipato alla stessa;
- accertato che, con provvedimento pubblicato sul C.U. n.34 del C.P. di Bologna, datato 9.3.2006, fra i calciatori non espulsi dal campo, il calc. BALDASSINI LUCA risulta squalificato per 1 gara per recidiva in ammonizione(IV^ infr.);
- ricordato che l’art.17 comma 11 del C.G.S. stabilisce che tutti i provvedimenti si ritengono conosciuti, con presunzione assoluta, dalla data di pubblicazione del relativo comunicato ufficiale;
- valutato che, conseguentemente, il calc.BALDASSINI LUCA ha partecipato, nelle file dell’A.S.SPORT 2000, alla gara sopra indicata (terminata con il risultato : SPORT 2000 5 – PARROTS BENASSI 1) senza averne titolo poiché la squalifica comminatagli non era ancora stata scontata ;
- visti gli artt. 12 comma 5 e 14 comma 1 del C.G.S.,
d e l i b e r a
- di infliggere all’A.S.SPORT 2000 la punizione sportiva della perdita per 0-6 della gara SPORT 2000 – PARROTS BENASSI dell’11.3.2006 ed al calc.BALDASSINI LUCA 1 giornata di squalifica.
Nulla dispone per la tassa non versata .
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