COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°37 del 05/04/2006 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI I^ CATEGORIA 121 RECLAMO PROPOSTO DA U.S.GRAGNANO avverso inibizione al 30.6.2006 dir.add.arb. e add.forza pubbl.sost.MORELLI UMBERTO delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 35 del 22.3.2006 gara GRAGNANO – AURORA del 19.3.2006

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°37 del 05/04/2006 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI I^ CATEGORIA 121 RECLAMO PROPOSTO DA U.S.GRAGNANO avverso inibizione al 30.6.2006 dir.add.arb. e add.forza pubbl.sost.MORELLI UMBERTO delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 35 del 22.3.2006 gara GRAGNANO – AURORA del 19.3.2006 L’U.S.GRAGNANO, della quale è stato sentito il Presidente, ricorre avverso il provvedimento indicato sopra significando che, al fischio finale, tra le contestazioni locali, l’arbitro si è avviato verso gli spogliatoi ed i due addetti alla sostituzione della forza pubblica “sono prontamente entrati sul terreno di gioco per svolgere il proprio compito. Il sig.MORELLI, durante il tragitto che porta dal campo sportivo agli spogliatoi, ha più volte inveito contro il direttore di gara, tanto che quest’ultimo ha chiesto di poter raggiungere gli spogliatoi senza la presenza dei dirigenti locali i quali, comunque, hanno scortato il direttore di gara per tutto il tragitto. E’ totalmente priva di fondamento la versione dell’arbitro che sostiene che il sig.MORELLI lo avrebbe fatto indietreggiare di alcuni metri a causa di una spinta data con entrambe le mani; semmai è stato lo stesso arbitro, preso da uno scatto nervoso, ad effettuare tale gesto nei confronti del sig.MORELLI. allo stesso modo è priva di fondamento l’accusa che vede il sig.MORELLI insultare l’arbitro quando quest’ultimo lasciava, con la propria autovettura, la sede della società, in quanto il sig.MORELLI, insieme ad altri dirigenti era impegnato a fornire alle autorità giunte sul posto la propria versione dei fatti”. Chiede l’annullamento o la riduzione della sanzione e che siano sentiti il sig.MORELLI ed un altro dirigente dell’U.S.GRAGNANO. La Commissione, - premesso che non vengono sentiti il dir.add.arb. e add.forza pubbl.sost.MORELLI, poiché il ricorso non è stato da lui direttamente proposto, ed il dirigente dell’U.S.GRAGNANO in quanto i procedimenti, ai sensi dell’art.31 del C.G.S., si svolgono sulla base dei rapporti dell’arbitro, degli assistenti, del quarto ufficiale ed i relativi supplementi ; - visti gli atti ufficiali; - considerato che l’arbitro, sentito a chiarimenti, confermando integralmente il referto originario, ha ribadito che, al termine della gara, mentre si accingeva a rientrare negli spogliatoi, l’add.forza pubbl.sost.MORELLI gli si metteva di fronte, impedendogli si passare, mentre gli rivolgeva minacce e aspre critiche sull’operato, spintonandolo poi con forza, con entrambe le mani al petto, facendolo arretrare di alcuni metri e doveva intervenire il capitano dell’U.S.Gragnano per allontanarlo. Successivamente, quando l’arbitro si avviava verso la propria autovettura, l’add.forza pubbl.sost.MORELLI, insieme ad una ventina di sostenitori locali, gli indirizzava nuovamente ripetuti epiteti offensivi; - ritenuto che dalla esperita istruttoria non siano emersi fatti o situazioni atte a modificare il giudizio e, quindi, le decisioni assunte in primo grado, d e l i b e r a - di respingere il ricorso, confermando la inibizione al 30.6.2006 dell’add.forza pubbl.sost.MORELLI UMBERTO. Dispone per l’addebito della tassa, non versata.
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