COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°37 del 05/04/2006 Delibera della Commissione Disciplinare 122 RECLAMO PROPOSTO DA S.C.R.RIESE avverso perdita gara delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 34 del 15.3.2006 gara RIESE – TRESSANO del 5.3.2006
COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul
Comunicato Ufficiale N°37 del 05/04/2006
Delibera della Commissione Disciplinare
122 RECLAMO PROPOSTO DA S.C.R.RIESE avverso perdita gara delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 34 del 15.3.2006 gara RIESE – TRESSANO del 5.3.2006
La S.C.RIESE ricorre avverso il sopra riportato provvedimento ritenendo, in primo luogo, che il G.S. “non ha
in alcun modo tenuto conto dei fatti realmente accaduti e della assoluta impossibilità del giocatore Gualdi Massimiliano,
subentrato è opportuno evidenziare a 40 secondi dal termine della partita RIESE – TRESSANO di influenzare, alterare o
come meglio il risultato finale della gara per cui è reclamo”, senza mai toccare il pallone e per di più rimanendo in questo
lasso di tempo lontano dall’azione di gioco. Facendo riferimento ad una decisione della C.A.F. del 1998, relativa ad un
caso analogo, chiede l’annullamento della decisione impugnata.
La Commissione,
- premesso che la S.C.R.RIESE, che aveva fatto richiesta di audizione ed era stata tempestivamente
convocata, non si è presentata all’odierno dibattimento;
- visti gli atti ufficiali;
- preso atto che dal referto di gara si rileva che : 1) la S.C.RIESE ha iniziato la gara schierando in campo,
fra gli altri, il calc.VIOLA ANDREA(nato 4.5.1986) ed il calc.MUOIO GENNARO (nato 26.3.1985); 2) che al 1° minuto del
secondo tempo il calc.VIOLA veniva sostituito dal calc.Celebì Mustafà (nato 19.12.1982); 3) che al 49° minuto del secondo
tempo(erano stati concessi 5 minuti di ricupero) il calc.MUOIO veniva sostituito dal calc.Gualdi Massimiliano (nato
16.5.1984);
- rilevato che in conseguenza dei predetti movimenti veniva a mancare, nelle file della S.C.RIESE, un
giovane calciatore, nato dall’1.1.1985, come stabilito dal Consiglio Direttivo del C.R.E.R.(vedi C.U. n. 6 del C.R.E.R. datato
24.8.2005), in conformità alle disposizioni di cui al C.U.n.1 della L.N.D. datato 1.7.2005, che, al Capo A/4 lett.b) ultimo
capoverso, sancisce che “l’inosservanza delle disposizioni stabilite anche dai Consigli Direttivi dei Comitati Regionali sarà
punita con la sanzione della perdita della gara prevista dall’art.12 comma 5 del C.G.S.”, dovendosi assolutamente
prescindere, nel giudizio sanzionatorio, da qualsiasi valutazione in ordine alla gravità ed all’entità dell’infrazione commessa,
che nel caso di specie si concreterebbe in un limitato lasso di tempo durante il quale si è verificata la situazione di
irregolarità(cfr.C.A.F.- decisione n.19 del 17.11.2004 – reclamo A.C.Cordigliano),
d e l i b e r a
- di respingere il reclamo della S.C.R.RIESE, confermando, a carico della stessa, la punizione
sportiva della perdita per 0 – 3 della gara RIESE – TRESSANO del 5.3.2006.
Dispone per l’addebito della tassa, non versata.
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