COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°37 del 05/04/2006 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI III^ CATEGORIA 124 RECLAMO PROPOSTO DA POL.SAVIGNESE avverso ripetizione gara delibera del G.S. del C.P. di Bologna contenuta nel C.U.n. 35 del 16.3.2006 gara SAVIGNESE – RIPOLI del 12.3.2006

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°37 del 05/04/2006 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI III^ CATEGORIA 124 RECLAMO PROPOSTO DA POL.SAVIGNESE avverso ripetizione gara delibera del G.S. del C.P. di Bologna contenuta nel C.U.n. 35 del 16.3.2006 gara SAVIGNESE – RIPOLI del 12.3.2006 La POL.SAVIGNESE ricorre avverso il provvedimento sopra riportato sostenendo che “non è vero che fosse impossibile raggiungere Savigno per l’impraticabilità delle strade causa neve”; 2) per raggiungere Savigno si deve percorrere la S.P.27 Valle del Samoggia, che è sempre stata percorribile sia a monte che a valle di Savigno(allega una dichiarazione del Settore Viabilità-Servizio Manutenzione Strade delll’Amm.Provinciale di Bologna attestante che il giorno 12.3.2006 la S.P.27 Valle del Samoggia è stata sempre percorribile, come tutte le strade provinciali della zona collinare) e che l’arbitro, i giocatori ed i dirigenti della POL.SAVIGNANESE avevano tutti raggiunto regolarmente il campo di gioco ; 3) che il RIPOLI F.C. non li ha contattati per conoscere le condizioni del campo, della viabilità, ecc. Solo dopo lo scadere del tempo di attesa di 45 minuti è pervenuta una telefonata per concordare la data del ricupero. Chiede l’applicazione del regolamento, con l’assegnazione della vittoria alla POL.SAVIGNESE in quanto il RIPOLI F.C. non si è presentato nei termini previsti. La Commissione, - visti gli atti ufficiali; - ricordato : 1) che l’art.55 delle N.O.I.F. stabilisce che “la declaratoria della sussistenza della causa di forza maggiore compete al G.S. in prima istanza e alla C.D. in seconda ed ultima istanza e che il procedimento innanzi al G.S. ed alla C.D. è instaurato nel rispetto delle modalità procedurali previste dal Codice di Giustizia Sportiva”; 2) che l’art.24 del C.G.S. sancisce che “i G.S. giudicano in prima istanza sulla base dei documenti ufficiali o su reclamo che deve essere preannunciato entro le ore 24 del giorno successivo a quello della gara alla quale si riferisce”; - verificato che da parte dell’A.S.RIPOLI nessun preannuncio è stato fatto nelle 24 ore successive alla gara, così come nessuna richiesta formale ( con l’osservanza delle norme fissate dagli artt.29 e 42 del C.G.S.) di dichiarazione di sussistenza della causa di forza maggiore è stata poi fatta seguire al necessario preavviso, e che solo con fax del 14.3.2006 l’A.S.RIPOLI ha inviato al G.S. del C.P. di Bologna una dichiarazione della Polizia Municipale del Comune di Savigno attestante che “in data 13 marzo 2006 dalle ore 11, nel Comune di Savigno ed altrove, si è verificata una cospicua nevicata che ha condizionato le condizioni di percorribilità delle strade con particolare evidenza per quelle più collinari”, per comprovare “la difficoltà che l’A.S.RIPOLI ha incontrato domenica 12.3.2006 per cercare di raggiungere il centro sportivo di Savigno”; - considerata, pertanto, non suffragata dalla necessaria richiesta procedura la dichiarazione della sussistenza della causa di forza maggiore che poteva aver impedito la presenza sul campo della POL.SAVIGNESE della squadra dell’A.S.RIPOLI; - visti gli artt.53 e 55 delle N.O.I.F. e 32 del C.G.S., d e l i b e r a - di annullare la decisione assunta in primo grado dal G.S. e di infliggere all’A.S.RIPOLI la punizione sportiva della perdita per 0-3 della gara SAVIGNESE – RIPOLI del 12.3.2006. Nulla dispone per la tassa, non versata.
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