COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°37 del 05/04/2006 Delibera della Commissione Disciplinare CALCIO A CINQUE – SERIE D 125 RECLAMO PROPOSTO DA A.D.YOUNG LINE per presunta irregolarità gara PIL MORGAN – YOUNG LINE del 24.2.2006

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°37 del 05/04/2006 Delibera della Commissione Disciplinare CALCIO A CINQUE – SERIE D 125 RECLAMO PROPOSTO DA A.D.YOUNG LINE per presunta irregolarità gara PIL MORGAN – YOUNG LINE del 24.2.2006 L’A.D.YOUNG LINE, erroneamente indirizzando ad altro Organo della giustizia sportiva, “richiede di valutare la regolarità dela posizione del giocatore MURATI DENIS, appartenente al PIL MORGAN, in quanto in campo durante la gara, nonostante le 5 giornate di squalifica comminate a lui nel comunicato n. 28 del 26.1.2006. Da quanto scitto nel comunicato n. 28, alla data del 24.2.2006, giorno della partita PIL MORGAN – YOUNG LINE, il giocatore in questione sarebbe stato ancora squalificato ed invece ha partecipto all’incontro, come attesta la copia della distinta dell’arbitro”. La Commissione - visti gli atti ufficiali; - verificato che nella distinta giocatori del PIL MORGAN relativa alla gara di cui all’oggetto figura indicato il calc.MURATI DENIS, nato 11.7.1989, che, conseguentemente, risulta aver partecipato alla gara PIL MORGAN – YOUNG LINE del 24.2.2006; - accertato che, con provvedimento pubblicato sul C.U.n. 28 del C.P. di Bologna, datato 26.1.2006, con riferimento al campionato Allievi, fra i giocatori espulsi dal campo, il calc.MURATI DENIS risulta squalificato per 5 giornate di gara; 830 - dato atto che l’art.41 comma 1 del C.G.S. stabilisce che “il tesserato colpito da squalifica per una o più giornate di gara deve scontare la sanzione nelle gare considerate ufficiali dalla L.N.D. e dal Settore per l’attività Giovanile e Scolastica della squadra nella quale militava quando è avvenuta l’infrazione che ha determinato il provvedimento; - considerato, pertanto, che in virtù del contenuto dell’articolo del C.G.S. sopra citato, essendo anche stato recentemente abrogato il divieto di partecipare , in altre squadre della stessa società, a gare ufficiali nel giorno in cui un calciatore deve scontare la squalifica, il calc.MURATI DENIS aveva pieno titolo per prendere parte alla gara indicata in epigrafe, d e l i b e r a - di respingere il reclamo dell’A.D. YOUNG LINE, confermando il risultato acquisito sul campo : PIL MORGAN 5 – YOUNG LINE 2. Dispone per l’addebito della tassa, non versata.
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