COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°40 del 27/04/2006 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO PROVINCIALE JUNIORES RECLAMO PROPOSTO DA POL.CASINA avverso perdita gara delibera del G.S. del C.P. di Reggio Emilia contenuta nel C.U.n. 35 del 5.4.2006 gara TERRE MATILDICHE – CASINA del 29.3.2006

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°40 del 27/04/2006 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO PROVINCIALE JUNIORES RECLAMO PROPOSTO DA POL.CASINA avverso perdita gara delibera del G.S. del C.P. di Reggio Emilia contenuta nel C.U.n. 35 del 5.4.2006 gara TERRE MATILDICHE – CASINA del 29.3.2006 La POL.CASINA ricorre avverso il provvedimento sopra riportato mettendo in evidenza che, dopo aver iniziato la gara con 5 “fuori quota” e dopo l’espulsione dal campo di un di essi, alla ripresa del gioco sostituiva uno dei detti fuori quota con altro appartenente alla stessa categoria e, pertanto, non avrebbe violato alcuna norma perché “durante lo svolgimento di tutta la gara la stessa ha impiegato un massimo di n. 5 fuori quota”. Chiede la riforma del giudizio di I° grado nella misura dell’annullamento del suddetto con la conferma del risultato acquisito sul campo. La Commissione, - visti gli atti ufficiali; - accertato che alla gara di cui all’oggetto la POL:CASINA ha schierato in campo, inizialmente, i calciatori fuori quota PALLADINO, VARAMO, COSTOLI, BROGGI e AIT BRAHIA, e, dal secondo tempo, il calc.BAROZZI(in sostituzione del calc.Costoli); - preso atto che il C.U. n.1 della L.N.D. datato 1.7.2005 al capo A/9 comma 3 lettera b) stabilisce per il Campionato Provinciale Juniores “è consentito impiegare sino ad un massimo di cinque calciatori fuori quota, nati dal 1 gennaio 1985, in base alle disposizioni emanate dai Consigli Direttivi dei Comitati Regionali “ – norma confermata dal Consiglio Direttivo del C.R.E.R. come da C.U.n. 2 del 22.7.2005 - e che “l’inosservanza delle predette disposizioni sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dall’art.12, comma 5, del C.G.S.; - considerato che, con i movimenti effettuati, la POL.CASINA, nell’incontro suddetto (terminato con il risultato : TERRE MATILDICHE 1 – CASINA 1) ha fatto scendere in campo sei calciatori fuori quota, mentre la norma sopra citata sancisce che “è consentito impiegare sino ad un massimo di cinque calciatori fuori quota” e non, nel modo in cui erroneamente viene interpretato dalla ricorrente, come scendere in campo contemporaneamente, contravvenendo in tal modo alla sopra citata norma, d e l i b e r a - di respingere il ricorso della POL.CASINA, confermando la decisione impugnata, che ha inflitto alla stessa la punizione sportiva della perdita per 0 – 3 della gara TERRE MATILDICHE – CASINA del 29.3.2006. Dispone per l’addebito della tassa, non versata.
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