COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°40 del 27/04/2006 Delibera della Commissione Disciplinare MEMORIAL PREDIERI RECLAMO PROPOSTO DA A.S.CALCIO DECIMA avverso squalifica al 30.9.2010 calc.CASSANELLI PAOLO delibera del G.S. del C.P. di Bologna contenuta nel C.U.n. 14 del 20.10.2005 gara CALCIO DECIMA – SIEPELUNGA del 12.10.2005
COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul
Comunicato Ufficiale N°40 del 27/04/2006
Delibera della Commissione Disciplinare
MEMORIAL PREDIERI
RECLAMO PROPOSTO DA A.S.CALCIO DECIMA
avverso squalifica al 30.9.2010 calc.CASSANELLI PAOLO
delibera del G.S. del C.P. di Bologna contenuta nel C.U.n. 14 del 20.10.2005 gara CALCIO DECIMA – SIEPELUNGA del 12.10.2005
Il presente ricorso, già esaminato nella riunione del 5.12.2005 e rinviato a nuovo ruolo per necessità di accertamenti da parte dell’Ufficio Indagini della F.I.G.C., viene ora riesaminato, avendo il predetto Ufficio concluso l’istruttoria.
L’A.S.CALCIO DECIMA, della quale è stato sentito un dirigente, ricorre avverso il sopra indicato provvedimento mettendo in evidenza che “il calc.CASSANELLI ha effettivamente inveito contro il Direttore di gara in occasione di una decisione presa dallo stesso, costringendolo ad espellerlo, decisione che ha provocato, unitamente al tono alterato della voce del Direttore di gara, l’ulteriore reazione del tesserato stesso, il quale spintonava, con una mano sul collo, il direttore di gara stesso, senza peraltro afferrarlo ed a costringerlo a liberarsi divincolandosi, come affermato nelle motivazioni; successivamente il tesserato veniva accompagnato da compagni di squadra fuori campo e, quindi, negli spogliatoi”. Il calc.CASSANELI ha poi chiesto di potersi scusare con l’arbitro, che ha ritenuto di non accettare di conferire con il giocatore. Dopo il rifiuto, il giocatore si allontanava dal recinto spogliatoi, senza nessuna ulteriore reazione né minaccia al Direttore di gara. Chiede una riduzione della sanzione.
La Commissione,
- visti gli atti ufficiali;
- atteso che dal referto di gara si rileva che il calc.CASSANELLI, dopo aver commesso un fallo su un giocatore avversario, rilevato dall’arbitro, si avvicinava a questi protestando ed offendendolo. L’arbitro estraeva il cartellino rosso ed il giocatore, avvicinatoglisi, lo afferrava al collo, stringendo con forza. L’arbitro riusciva a divincolarsi, mentre alcuni compagni di squadra allontanavano il calc.CASSANELLI che stava indirizzandogli insulti. Dopo circa 3 minuti la partita veniva ripresa ed al termine della gara il calc.CASSANELLI, presente nel recinto spogliatoi, apostrofava nuovamente l’arbitro;
- preso atto che la relazione dell’Ufficio Indagini, che ha sentito anche l’arbitro, ridimensiona l’entità del gesto compiuto dal calc.CASSANELLI;
- rilevato altresì che per il gesto manesco ricevuto dal calc.CASSANELLI l’arbitro, in nessun momento (referto di gara, interrogatorio da parte dell’incaricato dellUfficio Indagini), riferisce di aver provato alcun senso di dolore, per cui, lodevolmente, ha ritenuto di portare regolarmente a termine la gara;
- considerato che il gesto compiuto dal calc.CASSANELLI, censurabile senza alcun riguardo, è stato messo in atto in un solo frangente, e che lo stesso aveva chiesto di potersi scusare con il direttore di gara per quanto accaduto;
- valutato che la sanzione inflitta al calc.CASSANELLI possa essere ricondotta ad una misura maggiormente aderente al pur grave comportamento messo in atto dallo stesso,
d e l i b e r a
- di ridurre al 30.9.2008 la squalifica del calc.CASSANELLI PAOLO.
Nulla dispone per la tassa, non versata.
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