COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 39 Del 29.03.2006 Delibera Della Commissione Disciplinare RICORSO A.C. RUDA AVVERSO SQUALIFICA DEI PROPRI GIOCATORI ULIAN MICHELE E COMUZZO DANIELE COMMINATE DAL G.S. DEL COMITATO REGIONALE CON IL COMUNICATO UFFICIALE N. 37 DEL 15.03.2006

COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 39 Del 29.03.2006 Delibera Della Commissione Disciplinare RICORSO A.C. RUDA AVVERSO SQUALIFICA DEI PROPRI GIOCATORI ULIAN MICHELE E COMUZZO DANIELE COMMINATE DAL G.S. DEL COMITATO REGIONALE CON IL COMUNICATO UFFICIALE N. 37 DEL 15.03.2006 - Esaminati gli atti ufficiali relativi alla gara Ruda - S.Giovanni del 12.03.2006, valida per il Campionato di Promozione Gir. B; - Visti i provvedimenti, pubblicati il 15.03.2006 sul C.U. n.37 del Comitato Regionale, con cui il G.S.: o squalificava per cinque giornate effettive di gara il giocatore sig. Ulian Michele della società Ruda perché “disinteressandosi del pallone, spingeva con violenza sulla schiena un giocatore avversario; alla notifica del provvedimento proferiva ingiurie al direttore di gara, e lo spingeva appoggiandogli le mani sul petto e facendolo indietreggiare di mezzo passo, senza procurargli danni o dolore”; o squalificava per due giornate il giocatore sig. Comuzzo Daniele della società Ruda per “comportamento ingiurioso nei confronti dell'arbitro, a fine gara”; - Letto il ricorso della A.C. Ruda avverso i provvedimenti disciplinari a carico dei propri giocatori, che con toni garbati ripercorre la vicenda chiedendo infine una riduzione della squalifica inflitta ai giocatori; - Precisato che, per quanto attiene alla posizione giocatore sig. Comuzzo Daniele, l’art.41, comma 3, lettera a), del Codice di Giustizia Sportiva recita: “Non sono impugnabili in alcuna sede, ad eccezione della impugnazione del Presidente federale, e sono immediatamente esecutivi i seguenti provvedimenti disciplinari: a) squalifica dei calciatori fino a due giornate di gara o squalifica a termine fino a quindici giorni;” - Ricordato, altresì, che, come ha già avuto modo di ribadire questa Commissione, le risultanze del referto e dei supplementi devono considerarsi prova privilegiata e che, pertanto, il comportamento del sig. Ulian Michele deve essere valutato alla stregua di quanto riportato dall’arbitro; - Ritenuto che sulla base dei documenti ufficiali il provvedimento del G.S.R. appare congruo; La Commissione Disciplinare P.Q.M. - respinge il ricorso relativamente ad entrambe le posizioni, confermando le sanzioni comminate dal G.S. Regionale; - ordina l’incameramento della tassa reclamo.
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