COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 77 del 30.3.2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DEL A.S. COMIT STATUARIO CAPANNELLE AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 31.12.2008 A CARICO DEL CALCIATORE PIERI DANIELE, FINO AL 7.4.2006 A CARICO DEL CALCIATORE MILLANTA ORESTE E PER TRE GARE A CARICO DEL CALCIATORE ALONZI IVANO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO PROVINCIALE DI ROMA CON COMUNICATO UFFICIALE N. 27 DEL 23.2.2006 ( Gara: Comit Statuario Capannelle – Corsano del 18.2.2006 – Camp. III Categoria Roma)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 77 del 30.3.2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DEL A.S. COMIT STATUARIO CAPANNELLE AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 31.12.2008 A CARICO DEL CALCIATORE PIERI DANIELE, FINO AL 7.4.2006 A CARICO DEL CALCIATORE MILLANTA ORESTE E PER TRE GARE A CARICO DEL CALCIATORE ALONZI IVANO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO PROVINCIALE DI ROMA CON COMUNICATO UFFICIALE N. 27 DEL 23.2.2006 ( Gara: Comit Statuario Capannelle - Corsano del 18.2.2006 - Camp. III Categoria Roma) La Commissione Disciplinare; • visto il reclamo in epigrafe; • esaminati gli atti ufficiali; • udita, come da richiesta, la Società interessata; • sentito, in sede di supplemento di referto, l’arbitro; osserva: Nel reclamo la ricorrente ha dedotto che Alonzi Ivano non avrebbe rivolto frasi minacciose all’Arbitro, ma avrebbe soltanto protestato nei suoi confronti; che Millanta Oreste avrebbe sì urtato l’Arbitro, ma involontariamente, nel tentativo di allontanare un compagno di squadra che protestava; che Pieri Daniele, in segno di protesta, avrebbe colpito con un pugno il muro di recinzione del campo, e non già l’Arbitro. Si è quindi richiesta una riduzione delle sanzioni, ritenute eccessive. Ascoltato in sede di supplemento, l’Arbitro ha riferito che il calciatore Pieri, dopo la convalida della rete avversaria al 44° del secondo tempo, si era avvicinato correndo con atteggiamento minaccioso, ma era stato trattenuto a viva forza dai compagni; il giocatore era poi riuscito a divincolarsi e si era scagliato ancora una volta contro di lui, con i pugni chiusi. A questo punto, l’Arbitro si era allontanato di corsa verso l’uscita del campo, ma nei pressi del cancello era stato raggiunto dal giocatore, il quale lo aveva colpito al capo con un pugno, provocandogli dolore sulla zona parietale destra. Il Direttore di gara ha inoltre precisato che il calciatore Millanta Oreste, dopo la concessione della rete avversaria, aveva protestato violentemente, rivolgendogli pesanti insulti, e lo aveva poi spinto poggiandogli le mani sul petto e facendolo indietreggiare. L’Arbitro ha infine precisato che il calciatore Alonzi Ivano, già espulso in precedenza per avergli rivolto frase minacciosa, dopo la sospensione della gara, si era posto dinanzi al cancello d’uscita, con atteggiamento minaccioso nei suoi confronti. Alla luce delle dichiarazioni dettagliate rese dall’Arbitro - fonte di prova privilegiata e degna di fede - deve quindi confermarsi la sussistenza dei comportamenti posti in essere dai calciatori, e pertanto, valutate le singole responsabilità, devono considerarsi del tutto congrue ed adeguate le sanzioni inflitte dal Giudice Sportivo, giudicando, anzi, appena congrua la sanzione comminata al calciatore Pieri Daniele, autore di un grave ed intollerabile gesto di violenza nei confronti dell’Arbitro. Tutto ciò premesso e ritenuto DELIBERA di respingere il reclamo e, per l’effetto, conferma tutte le sanzioni inflitte dal Giudice Sportivo ai calciatori PIERI DANIELE, MILLANTA ORESTE e ALONZI IVANO. La tassa di reclamo va incamerata.
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