COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 77 del 30.3.2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ VALLE DEL FARFA AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI SQUALIFICA FINO AL 31.3.2006 A CARICO DEL DIRIGENTE DI NICOLA ANDREA, PER 3 GARE A CARICO DEL CALCIATORE VAVALLI JACOPO NONCHE’ DELL’AMMENDA DI € 200,00 A CARICO DELLA SOCIETA’ ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 66 DEL 23.2.2006 (Gara: VALLE DEL FARFA – SETTEBAGNI del 19.2.2006 – Campionato I Categoria)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 77 del 30.3.2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ VALLE DEL FARFA AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI SQUALIFICA FINO AL 31.3.2006 A CARICO DEL DIRIGENTE DI NICOLA ANDREA, PER 3 GARE A CARICO DEL CALCIATORE VAVALLI JACOPO NONCHE’ DELL’AMMENDA DI € 200,00 A CARICO DELLA SOCIETA’ ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 66 DEL 23.2.2006 (Gara: VALLE DEL FARFA – SETTEBAGNI del 19.2.2006 – Campionato I Categoria) La Commissione Disciplinare, visto il reclamo in epigrafe; esaminati gli atti ufficiali; udita, come da richiesta, la Società interessata; considerato che le argomentazioni addotte in sede di reclamo e relative alla squalifica del Dirigente DI NICOLA e del calciatore VAVALLI non risultano condivisibili, né conducono ad una diversa valutazione dei fatti così come puntualmente descritti dal direttore di gara nel referto; ritenuto che le sanzioni relative al comportamento dei due tesserati della Società reclamante risultano del tutto congrue e giustificate alle gravi violazioni commesse; ritenuto altresì che il reclamo della Società può trovare parziale accoglimento unicamente con riferimento all’ammenda comminata, in quanto il comportamento dell’allenatore locale (Valle del Farfa) che ha agevolato l’uscita dagli spogliatoi del direttore di gara, così come dallo stesso rilevato nel referto, costituisce attenuante alle altre violazioni commesse; DELIBERA Di accogliere parzialmente il reclamo e per l’effetto conferma le squalifiche irrogate a carico del Dirigente DE NICOLA e del calciatore VAVALLI e riduce l’ammenda a carico della Società portandola ad € 150,00. La tassa reclamo va restituita.
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