COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 77 del 30.3.2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ VIGILI URBANI AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI SQUALIFICA PER 4 GARE A CARICO DEL CALCIATORE SAVINA DAVIDE, PER 5 GARE A CARICO DEL CALCIATORE TANFANI ANDREA NONCHE’ DELL’AMMENDA DI € 150,00 A CARICO DELLA SOCIETA’ ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 68 DEL 2.3.2006 (Gara: VIGILI URBANI – ALBATROS del 25.2.2006 – Campionato I Categoria)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 77 del 30.3.2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ VIGILI URBANI AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI SQUALIFICA PER 4 GARE A CARICO DEL CALCIATORE SAVINA DAVIDE, PER 5 GARE A CARICO DEL CALCIATORE TANFANI ANDREA NONCHE’ DELL’AMMENDA DI € 150,00 A CARICO DELLA SOCIETA’ ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 68 DEL 2.3.2006 (Gara: VIGILI URBANI – ALBATROS del 25.2.2006 – Campionato I Categoria) La Commissione Disciplinare visto il reclamo in epigrafe; esaminati gli atti ufficiali; in riferimento alla squalifica di 4 gare comminata al calciatore SAVINA DAVIDE, si osserva che il comportamento del calciatore è da considerarsi altamente ingiurioso, minaccioso e reiterato nei confronti del direttore di gara; in riferimento alla squalifica di 5 gare comminata al calciatore TANFANI ANDREA, si osserva che il comportamento del calciatore è anch’esso da considerarsi altamente ingiurioso e minaccioso nei confronti dell’arbitro; va però rilevato che la protesta avvenuta di fronte allo spogliatoio dell’arbitro a fine gara si è svolta in maniera civile, come indicato testualmente nel referto del direttore di gara; in riferimento alla sanzione di € 150,00 comminata nei confronti della Società, si rileva che per la presenza di persone non autorizzate nello spazio antistante gli spogliatoi, volte per di più ad offendere l’arbitro ed i giocatori avversari, la situazione poteva effettivamente degenerare, creando problemi e pericoli tra i calciatori e le stesse persone non autorizzate, e che tale comportamento risulta sanzionato in maniera equa in quanto potenzialmente pericoloso e in grado di innescare disordini ben più gravi; tutto ciò premesso DELIBERA Di accogliere parzialmente il ricorso riguardo al calciatore TANFANI ANDREA e per l’effetto riduce la squalifica da 5 a 4 gare effettive; di respingere il ricorso confermando la squalifica per 4 gare a carico del calciatore SAVINA DAVIDE nonché l’ammenda di € 150,00 a carico della Società. La tassa reclamo va restituita.
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