COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 77 del 30.3.2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ CASC ITALCALCIO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI € 100,00 A CARICO DELLA SOCIETA’ ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 72 DEL 16.2.2006 (Gara: SGURGOLA CALCIO – ITALCALCIO del 12.3.2006 – Campionato II Categoria)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 77 del 30.3.2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ CASC ITALCALCIO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI € 100,00 A CARICO DELLA SOCIETA’ ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 72 DEL 16.2.2006 (Gara: SGURGOLA CALCIO – ITALCALCIO del 12.3.2006 – Campionato II Categoria) La Commissione Disciplinare; visto il reclamo in epigrafe; esaminati gli atti ufficiali; rilevato che l’arbitro riferiva che quanto accaduto nello spogliatoio della Società ospitata gli era stato a sua volta comunicato dalla Società ospitante e, pertanto, lo stesso arbitro non aveva contestato tempestivamente e visivamente quanto denunciato dalla Società ospitante; osservato che il gesto in se non è considerato né vandalico né oggetto di possibili atti emulativi; tutto ciò premesso DELIBERA Di accogliere il reclamo e per l’effetto di annullare la sanzione di € 100,00 inflitta alla Società CASC ITALCALCIO. La tassa reclamo va restituita.
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