COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 79 del 04.04.2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ GRADOLI AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 21.4.2006 A CARICO DEL CALCIATORE SBORCHIA ROBERTO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO PROVINCIALE VITERBO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 29 DEL 23.3.2006 (Gara: GRADOLI – ETRUSCA del 18.3.2006 – Campionato III Categoria Viterbo)
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 79 del 04.04.2006
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO DELLA SOCIETA’ GRADOLI AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 21.4.2006 A CARICO DEL CALCIATORE SBORCHIA ROBERTO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO PROVINCIALE VITERBO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 29 DEL 23.3.2006
(Gara: GRADOLI – ETRUSCA del 18.3.2006 – Campionato III Categoria Viterbo)
La Commissione Disciplinare;
visto il reclamo in epigrafe;
esaminati gli atti ufficiali;
considerato che le argomentazioni svolte in sede di reclamo risultano condivisibili, in quanto il comportamento, sicuramente scorretto del calciatore SBORCHIA, non pare eccessivamente violento e pericoloso;
in realtà lo scontro tra il giocatore SBORCHIA e l’avversario risulta in sostanza essersi limitato alle spinte reciproche ed a reciproche “azzuccate”; tale condotta non è descritta dal direttore di gara come particolarmente violenta o pericolosa, al contrario è il calciatore SBORCHIA che ha subito un violento e pericoloso colpo dall’avversario;
ritenuta quindi non congrua la sanzione irrogata in primo grado;
DELIBERA
Di accogliere il reclamo e per l’effetto riduce la squalifica del calciatore SBORCHIA ROBERTO al 10.4.2006.
La tassa di reclamo va restituita.
Share the post "COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 79 del 04.04.2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ GRADOLI AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 21.4.2006 A CARICO DEL CALCIATORE SBORCHIA ROBERTO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO PROVINCIALE VITERBO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 29 DEL 23.3.2006 (Gara: GRADOLI – ETRUSCA del 18.3.2006 – Campionato III Categoria Viterbo)"