COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 79 del 04.04.2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DEL A.S.D. MASTER CLUB RIETI GARDEN AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 30.6.2009 A CARICO DEI CALCIATORI MICHELI VALERIO E TORDI ALESSANDRO, FINO AL 30.8.2006 A CARICO DEL CALCIATORE FINAMORE ALESSANDRO, FINO AL 30.6.2006 A CARICO DEL CALCIATORE FORTE LUIGI, PER QUATTRO GARE A CARICO DEL CALCIATORE DE DOMINICIS FILIPPO, DI INIBIZIONE FINO AL 4.4.2006 A CARICO DEL DIRIGENTE ARMINI MASSIMILIANO, NONCHE’ DELL’AMMENDA DI € 150,00 A CARICO DELLA SOC. MASTER CLUB RIETI GARDEN ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 31 DEL 9.3.2006 ( Gara: Master Club Rieti Garden – Ronciglione 2003 del 4.3.2006 – Camp. C5 “ C2 ” )

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 79 del 04.04.2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DEL A.S.D. MASTER CLUB RIETI GARDEN AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 30.6.2009 A CARICO DEI CALCIATORI MICHELI VALERIO E TORDI ALESSANDRO, FINO AL 30.8.2006 A CARICO DEL CALCIATORE FINAMORE ALESSANDRO, FINO AL 30.6.2006 A CARICO DEL CALCIATORE FORTE LUIGI, PER QUATTRO GARE A CARICO DEL CALCIATORE DE DOMINICIS FILIPPO, DI INIBIZIONE FINO AL 4.4.2006 A CARICO DEL DIRIGENTE ARMINI MASSIMILIANO, NONCHE’ DELL’AMMENDA DI € 150,00 A CARICO DELLA SOC. MASTER CLUB RIETI GARDEN ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 31 DEL 9.3.2006 ( Gara: Master Club Rieti Garden - Ronciglione 2003 del 4.3.2006 - Camp. C5 “ C2 ” ) La Commissione Disciplinare; • visto il reclamo in epigrafe; • esaminati gli atti ufficiali; • udita, come da richiesta, la Società interessata; • sentito, in sede di supplemento di referto, l’arbitro; osserva: In via preliminare deve dichiararsi l’inammissibilità del reclamo relativo al Dirigente Armini Massimiliano, in quanto, come previsto dall’art. 41 del C.G.S., non è impugnabile la squalifica per i dirigenti fino ad un mese. Per quanto concerne le altre sanzioni, la reclamante si limita a contestare genericamente tutti i fatti addebitati e lamenta inoltre che i giocatori siano stati puniti in maniera pesante “ senza aver fatto niente ”. Ascoltato in sede di supplemento, l’Arbitro ha precisato quanto segue: - dopo essere stato espulso per gioco violento, il calciatore Forte Luigi si posizionava all’esterno del campo e gli rivolgeva insulti per tutta la durata dell’incontro; al termine della gara gli rinnovava le offese dalla zona antistante gli spogliatoi. - il giocatore De Dominicis Filippo, dopo essere stato espulso per comportamento offensivo nei suoi confronti, si posizionava anch’egli all’esterno del campo, rivolgendogli insulti per tutta la durata della gara, ed anche al termine dell’incontro dalla zona degli spogliatoi; - al termine della gara, mentre si accingeva ad entrare nel suo spogliatoio, i giocatori Micheli Valerio e Tordi Alessandro si avvicinavano a lui e, giunti ad una distanza di circa mezzo metro, gli sputavano contro più volte, attingendolo all’orecchio, alla guancia destra e al collo, e gli rivolgevano inoltre pesanti insulti; - al termine dell’incontro, il giocatore Finamore Alessandro ( capitano ) si toglieva la maglia, lanciandogliela contro e colpendolo al corpo; successivamente entrava nel suo spogliatoio e, con atteggiamento minaccioso, avvicinava il dito indice al suo volto, insultandolo ripetutamente; da ultimo, allorquando egli si accingeva a lasciare l’impianto sportivo a bordo della sua moto, avendo già indossato il casco, il suddetto giocatore - e non già il calciatore Forte Luigi - lo colpiva con una manata sul casco; - al termine della gara, una persona non in lista, presente nella zona degli spogliatoi, gli rivolgeva espressioni irriguardose e subito dopo si avvicinava con atteggiamento minaccioso, trattenuto da un dirigente. Rientrato nel proprio spogliatoio, continuava a ricevere insulti dall’esterno e contemporaneamente la porta dello spogliatoio veniva colpita con violenti calci e pugni. Alla luce delle precisazioni fornite dall’Arbitro - fonte di prova privilegiata e degna di fede - risulta quindi confermata la sussistenza di tutti i fatti descritti nel referto, sicché, valutate le singole responsabilità, devono considerarsi del tutto congrue ed adeguate le sanzioni inflitte ai calciatori De Dominicis Filippo, Micheli Valerio e Tordi Alessandro, nonché l’ammenda comminata alla Soc. Master Club Rieti Garden. Dovranno invece essere rivisitate le sanzioni inflitte ai calciatori Forte Luigi e Finamore Alessandro, in relazione al gesto compiuto nei confronti dell’Arbitro ( manata sul casco ), da attribuire non già al primo, bensì al secondo giocatore, la cui sanzione dovrà quindi essere aggravata, ai sensi dell’art. 32 del C.G.S.. Tutto ciò premesso e ritenuto, DELIBERA - di dichiarare inammissibile il reclamo relativo al Dirigente ARMINI MASSIMILIANO - di respingere il reclamo relativo ai calciatori DE DOMINICIS FILIPPO, MICHELI VALERIO e TORDI ALESSANDRO, nonché quello relativo all’ammenda a carico della Soc. MASTER CLUB RIETI GARDEN, confermando le sanzioni loro inflitte dal Giudice Sportivo - di respingere il reclamo relativo al calciatore FINAMORE ALESSANDRO, aumentando la squalifica dal 30/8/2006 al 31/12/2006 - di accogliere il reclamo relativo al calciatore FORTE LUIGI, riducendo la squalifica dal 30/6/2006 a n. 5 gare effettive. La tassa di reclamo va restituita.
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