COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 80 del 06.04.2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ BORGO QUINZIO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 30.4.2006 A CARICO DEL CALCIATORE FUSARI PIERLUIGI ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 72 DEL 16.3.2006 (Gara: DOPOLAVORO FERROVIARIO – BORGO QUINZIO del 12.3.2006 – Campionato II Categoria)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 80 del 06.04.2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ BORGO QUINZIO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 30.4.2006 A CARICO DEL CALCIATORE FUSARI PIERLUIGI ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 72 DEL 16.3.2006 (Gara: DOPOLAVORO FERROVIARIO – BORGO QUINZIO del 12.3.2006 – Campionato II Categoria) La Commissione Disciplinare; visto il reclamo in epigrafe; esaminati gli atti ufficiali; ritenuto che alla luce dei fatti descritti dal direttore di gara, la sanzione irrogata appare appena congrua; ritenuto che il referto di gara costituisce fonte di prova privilegiata; DELIBERA Di confermare la squalifica al calciatore FUSARI PIERLUIGI fino al 30.4.2006. La tassa reclamo va incamerata.
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