COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 80 del 06.04.2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ GRADOLI AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 21.4.2006 A CARICO DEL CALCIATORE SBORCHIA ROBERTO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO PROVINCIALE VITERBO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 29 DEL 23.3.2006 (Gara: GRADOLI – ETRUSCA del 18.3.2006 – Campionato III Categoria Viterbo

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 80 del 06.04.2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ GRADOLI AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 21.4.2006 A CARICO DEL CALCIATORE SBORCHIA ROBERTO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO PROVINCIALE VITERBO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 29 DEL 23.3.2006 (Gara: GRADOLI – ETRUSCA del 18.3.2006 – Campionato III Categoria Viterbo) La Commissione Disciplinare; visto il reclamo in epigrafe; esaminati gli atti ufficiali; considerato che le argomentazioni svolte in sede di reclamo risultano condivisibili, in quanto il comportamento, sicuramente scorretto del calciatore SBORCHIA, non pare eccessivamente violento e pericoloso; in realtà lo scontro tra il giocatore SBORCHIA e l’avversario risulta in sostanza essersi limitato alle spinte reciproche ed a reciproche “azzuccate”; tale condotta non è descritta dal direttore di gara come particolarmente violenta o pericolosa, al contrario è il calciatore SBORCHIA che ha subito un violento e pericoloso colpo dall’avversario; ritenuta quindi non congrua la sanzione irrogata in primo grado; DELIBERA Di accogliere il reclamo e per l’effetto riduce la squalifica del calciatore SBORCHIA ROBERTO al 10.4.2006. La tassa di reclamo va restituita.
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