COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 80 del 06.04.2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DEL A.S.D. LANDI CALCIO A 5 AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 31.12.2010 A CARICO DEL CALCIATORE MARTELLACCI LUCA, E FINO AL 31.12.2006 A CARICO DEL MASSAGGIATORE SANTANGELO MARCO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO PROVINCIALE DI ROMA CON COMUNICATO UFFICIALE N. 28 DEL 2.3.2006 ( Gara: Italiana Calcetto – Landi Calcio a 5 del 24.2.2006 – Camp. C5 “ D ” Roma )

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 80 del 06.04.2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DEL A.S.D. LANDI CALCIO A 5 AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 31.12.2010 A CARICO DEL CALCIATORE MARTELLACCI LUCA, E FINO AL 31.12.2006 A CARICO DEL MASSAGGIATORE SANTANGELO MARCO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO PROVINCIALE DI ROMA CON COMUNICATO UFFICIALE N. 28 DEL 2.3.2006 ( Gara: Italiana Calcetto - Landi Calcio a 5 del 24.2.2006 - Camp. C5 “ D ” Roma ) La Commissione Disciplinare; • visto il reclamo in epigrafe; • esaminati gli atti ufficiali; • sentito, in sede di supplemento di referto, l’arbitro; osserva: A motivo del reclamo, la ricorrente ha dedotto che il giocatore Martellacci non avrebbe mai colpito l’Arbitro con uno schiaffo, nè tanto meno gli avrebbe sputato contro, avendo soltanto protestato nei suoi confronti, dandogli “ un buffetto ” sul viso. Anche il massaggiatore Santangelo non avrebbe mai minacciato o sputato all’Arbitro. Ascoltato in sede di supplemento, il Direttore di gara ha dichiarato che, dopo essere stato espulso per comportamento offensivo nei suoi confronti, il giocatore Martellacci Luca lo aveva colpito al viso con uno schiaffo e, subito dopo, gli aveva sputato contro, da una distanza di circa un metro, attingendolo al mento. Al termine dell’incontro era stato nuovamente insultato dal giocatore, il quale trattenuto a viva forza dai dirigenti, gli aveva sputato contro ancora una volta, senza colpirlo. Quanto al massaggiatore Santangelo Marco, l’Arbitro ha riferito che questi, al termine della gara, si era avvicinato con atteggiamento minaccioso, rivolgendogli insulti, e successivamente, mentre egli si dirigeva verso gli spogliatoi, gli aveva sputato contro, attingendolo alla divisa, all’altezza del fianco. Alla luce delle dichiarazioni rese dall’Arbitro - fonte di prova privilegiata e degna di fede - risulta quindi confermata la sussistenza dei gravi ed intollerabili comportamenti posti in essere dai suddetti tesserati, che dovranno pertanto essere oggetto di adeguati provvedimenti disciplinari, in particolar modo, per quanto concerne il giocatore Martellacci, autore di due gesti gravissimi (schiaffo al volto e sputo sul viso dell’Arbitro ), e meritevole pertanto della sanzione più severa prevista dal Codice di Giustizia Sportiva (squalifica per 5 anni ). Per tale motivo, ritenute non del tutto congrue le sanzioni inflitte dal Giudice Sportivo, se ne dispone l’aggravamento, ai sensi dell’art. 32 del C.G.S.. Tutto ciò premesso e ritenuto, DELIBERA di respingere il reclamo, aumentando la squalifica a carico del giocatore MARTELLACCI LUCA dal 31/12/2010 al 28/2/2011, e quella a carico del massaggiatore SANTANGELO MARCO dal 31/12/2006 al 30/3/2007. La tassa di reclamo va incamerata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it