COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 85 del 20.04.2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DEL NUOVO LATINA ISONZO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA DEL CALCIATORE SIST STEFANO FINO AL 31-3-2007 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COM. UFF. 75 DEL 23-3-2006 GARA VIRTUS CISTERNA – NUOVO LATINA ISONZO DEL 19-3-2006. CAMPIONATO DI 2^ CATEGORIA

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 85 del 20.04.2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DEL NUOVO LATINA ISONZO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA DEL CALCIATORE SIST STEFANO FINO AL 31-3-2007 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COM. UFF. 75 DEL 23-3-2006 GARA VIRTUS CISTERNA – NUOVO LATINA ISONZO DEL 19-3-2006. CAMPIONATO DI 2^ CATEGORIA La Commissione Disciplinare visti gli atti ufficiali e letto il reclamo in epigrafe; sentita la società reclamante ed il tesserato, come da richiesta; sentito il direttore di gara in sede di supplemento; rilevato che la reclamante deduce l’assoluta estraneità del calciatore Sist al fatto addebitato e giustifica la circostanza con una sensazione percepita dall’Arbitro, all’atto della stretta di mano finale con il Sist portiere della sua squadra, come derivante dall’abbondante sudorazione dello stesso accentuata dai guanti e dalla giornata calda; ritenuto che il direttore di gara, in sede di audizione, ha confermato di non aver visto il gesto del calciatore di sputarsi sulla mano prima di porgerla all’Arbitro, ma di aver avuto la netta sensazione che ciò fosse avvenuto in quanto la mano del calciatore risultava umida ed appiccicosa come se vi fosse stata presente della saliva; rilevato che, alla luce delle precisazioni fornite, il fatto appare sotto una diversa luce, in quanto l’Arbitro ha solo riferito una sensazione, ma non ha visto il gesto incriminato, e le giustificazioni addotte dalla reclamante possono effettivamente ingenerare il dubbio che il calciatore avesse la mano umida ed appiccicosa solo perché affetto da abbondante sudorazione accentuata dall’uso dei guanti da portiere e dalla giornata calda; ritenuto che nel dubbio non può che pervenirsi al proscioglimento del calciatore; DELIBERA Di annullare la squalifica a carico del calciatore Sist Stefano (Nuovo Latina Isonzo). La tassa reclamo va restituita.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it