COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 85 del 20.04.2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELL’A.S.D. CALCIO A 5 LATINA TECNOCAR AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI SQUALIFICA FINO AL 28.4.2006 A CARICO DEL DIRIGENTE PORCELLI DANIELE NONCHE’ FINO AL 30.6.2006 A CARICO DELL’ALLENATORE MATTONE LUCIANO ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 39 DEL 7.4.2006 (Gara: CALCIO A 5 LATINA TECNOCAR – FOOTWORK ROMA del 4.4.2006- Campionato Calcio a 5 Serie C1)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 85 del 20.04.2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELL’A.S.D. CALCIO A 5 LATINA TECNOCAR AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI SQUALIFICA FINO AL 28.4.2006 A CARICO DEL DIRIGENTE PORCELLI DANIELE NONCHE’ FINO AL 30.6.2006 A CARICO DELL’ALLENATORE MATTONE LUCIANO ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 39 DEL 7.4.2006 (Gara: CALCIO A 5 LATINA TECNOCAR – FOOTWORK ROMA del 4.4.2006- Campionato Calcio a 5 Serie C1) La Commissione Disciplinare Visto il reclamo in epigrafe; esaminati gli atti ufficiali; considerato che il rapporto di gara costituisce fonte di prova privilegiata; considerato, altresì, che l’art. 41 del C.G.S. dispone che non sono impugnabili le inibizioni dei dirigenti avverso squalifiche fino ad un mese, pertanto non è ammissibile il reclamo inoltrato in favore del Dirigente PORCELLI DANIELE; ritenuto che la sanzione a carico dell’allenatore MATTONE LUCIANO, alla luce dei fatti, può essere solo lievemente ridimensionata; DELIBERA Di dichiarare inammissibile il reclamo relativo al Dirigente DANIELE PORCELLI e, pertanto, si conferma la squalifica fino al 28.4.2006 a carico dello stesso; di ridurre la squalifica a carico dell’allenatore Sig. MATTONE LUCIANO dal 30.6.2006 al 15.5.2006. La tassa reclamo va restituita.
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