COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 87 del 27.04.2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOC. ATLETICO 2000 AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI SQUALIFICA PER 4 GARE A CARICO DEI CALCIATORI DI CARLO VALERIO, DI NUZZO FLAVIO E DI AMMENDA DI EURO 300 A CARICO DELLA SOCIETA’ ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COM. UFF. 80 DEL 6.4.2006 GARA NUOVA POL. DE ROSSI – ATLETICO 2000 del 1.4.2006 – CAMP. JUN. REG. “B”

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 87 del 27.04.2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOC. ATLETICO 2000 AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI SQUALIFICA PER 4 GARE A CARICO DEI CALCIATORI DI CARLO VALERIO, DI NUZZO FLAVIO E DI AMMENDA DI EURO 300 A CARICO DELLA SOCIETA’ ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COM. UFF. 80 DEL 6.4.2006 GARA NUOVA POL. DE ROSSI – ATLETICO 2000 del 1.4.2006 – CAMP. JUN. REG. “B” La Commissione Disciplinare; visto il reclamo in epigrafe; esaminati gli atti ufficiali; considerato che da una attenta lettura degli atti in esame, la condotta dei calciatori dell’ATLETICO 2000, DI CARLO e DI NUZZO non appare, per quanto irriguardosa ed antisportiva, particolarmente violenta ed aggressiva, e forse non del tutto volontaria; rilevato inoltre che dal contesto e dalle circostanze in cui i fatti hanno avuto luogo apparrebbe quantomeno dubbio che a colpire l’arbitro possa essere stato un soggetto estraneo all’ambiente dell’ATLETICO 2000; Questa Commissione Disciplinare DELIBERA  di accogliere parzialmente il reclamo e per l’effetto:  di ridurre da 4 a 3 le giornate di squalifica a carico dei calciatori DI CARLO e DI NUZZO;  di confermare l’ammenda di Euro 300,00 a carico della Società;  La tassa reclamo va restituita.
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