COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 87 del 27.04.2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA S.S. SAN SATURNINO CALCIO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 30.3.2007 A CARICO DEL CALCIATORE VIZIOLI LIVIO ALDO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO PROVINCIALE DI ROMA CON COM. UFF. N. 33 DEL 30.3.2006 (Gara: SAN SATURNINO – FENIX del 23.3.2006 – Camp. di III Categoria- RM)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 87 del 27.04.2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA S.S. SAN SATURNINO CALCIO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 30.3.2007 A CARICO DEL CALCIATORE VIZIOLI LIVIO ALDO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO PROVINCIALE DI ROMA CON COM. UFF. N. 33 DEL 30.3.2006 (Gara: SAN SATURNINO – FENIX del 23.3.2006 – Camp. di III Categoria- RM) La Commissione Disciplinare Visto il reclamo in epigrafe; esaminati gli atti ufficiali; sentito, in sede di supplemento di referto, l’arbitro; osserva: La reclamante ha dedotto che il giocatore VIZIOLI avrebbe sputato, ma non con l’intenzione di colpire l’arbitro, tanto è vero che lo sputo sarebbe finito in terra. Si è quindi invocata una riduzione della sanzione, ritenuta eccessiva. Ascoltato in sede di supplemento l’arbitro ha riferito che, dopo la notifica dell’espulsione, il giocatore VIZIOLI – che si trovava in panchina a seguito della sostituzione per infortunio – gli aveva sputato contro, da una distanza di circa un metro e mezzo, attingendolo sul fianco sinistro, proprio mentre egli si stava girando per tornare verso il centro del campo. Il Direttore di gara ha anche dichiarato che, al termine dell’incontro, il VIZIOLI si era scusato per l’accaduto, dicendo: “è un gesto che non mi appartiene”. Alla luce delle dichiarazioni rese dall’arbitro – fonte di prova privilegiata e degna di fede – risulta quindi confermata la sussistenza del grave ed intollerabile gesto compiuto dal giocatore, sicchè deve considerarsi del tutto congrua ed adeguata la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo. Tutto ciò premesso e ritenuto, DELIBERA Di respingere il reclamo e, per l’effetto, conferma la squalifica del calciatore VIZIOLI LIVIO ALDO fino al 30.3.2007. La tassa di reclamo va incamerata.
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