COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 87 del 27.04.2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA A.S. SPES POGGIO FIDONI AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 26.6.2007 A CARICO DEL CALCIATORE STACCHIOTTI ANGELO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COM. UFF. N. 77 DEL 30.3.2006 (Gara: SPES POGGIO FIDONI – S. RUFINA del 26.3.2006 – Camp. di II Categoria
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 87 del 27.04.2006
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO DELLA A.S. SPES POGGIO FIDONI AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 26.6.2007 A CARICO DEL CALCIATORE STACCHIOTTI ANGELO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COM. UFF. N. 77 DEL 30.3.2006
(Gara: SPES POGGIO FIDONI – S. RUFINA del 26.3.2006 – Camp. di II Categoria)
La Commissione Disciplinare
visto il reclamo in epigrafe;
esaminati gli atti ufficiali;
udita, come da richiesta, la Società interessata;
sentito, in sede di supplemento di referto, l’arbitro; osserva:
A motivo del reclamo, la ricorrente ha dedotto che il giocatore STACCHIOTTI, dolorante al viso per l’impatto con il pallone ed innervosito per la concessione del calcio di rigore, avrebbe soltanto “allungato il braccio” verso l’arbitro in segno di protesta “sfiorandone il mento”, senza alcun intento di violenza. Si è quindi invocata una riduzione della sanzione.
Ascoltato in sede di supplemento l’arbitro ha dichiarato che, subito dopo aver fischiato il calcio di rigore, il giocatore STACCHIOTTI si era avvicinato di corsa, urlando, e con la mano aveva afferrato con forza il suo mento, stringendo poi le dita e causandogli dolore alla mascella; il calciatore gli aveva poi rivolto pesanti insulti e minacce, che aveva reiterato al termine dell’incontro.
Alla luce delle dichiarazioni rese dall’arbitro – fonte di prova privilegiata e degna di fede – risulta quindi confermata la sussistenza del gesto di natura violenta compiuto nei confronti dell’arbitro; gesto del tutto intollerabile, e meritevole quindi di severa sanzione.
Tenuto conto, tuttavia, dello stato fisico ed emotivo del giocatore, sofferente per la pallonata ricevuta al viso, questa Commissione ritiene di ridurre leggermente la sanzione inflitta del Giudice Sportivo.
Tutto ciò premesso e ritenuto,
DELIBERA
di accogliere il reclamo, e per l’effetto, riduce la squalifica del giocatore STACCHIOTTI ANGELO dal 26.6.2007 al 26.3.2007.
La tassa di reclamo va restituita.
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