COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 91 del 04.05.2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA A.S.D. BRACCIANO CALCIO 1910 AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 31.3.2009 A CARICO DEL CALCIATORE CORETTI FABIO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 72 DEL 16.3.2006 (Gara: BRACCIANO 1910 – FORTITUDO NEPI del 12.3.2006 – Campionato I Categoria)
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 91 del 04.05.2006
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO DELLA A.S.D. BRACCIANO CALCIO 1910 AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 31.3.2009 A CARICO DEL CALCIATORE CORETTI FABIO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 72 DEL 16.3.2006
(Gara: BRACCIANO 1910 – FORTITUDO NEPI del 12.3.2006 – Campionato I Categoria)
La Commissione Disciplinare
visto il reclamo in epigrafe;
esaminati gli atti ufficiali;
sentito, in supplemento di referto, l’arbitro, osserva:
la reclamante non contesta i fatti, ma lamenta l’eccessività della sanzione, dal momento che lo schiaffo non ha causato danni all’arbitro.
Ascoltato in sede di supplemento, il Direttore di gara ha riferito che il giocatore Coretti, alla notifica della seconda ammonizione, che ne avrebbe decretato l’espulsione, gli si era avventato contro correndo e, benché trattenuto per il braccio da un compagno, era riuscito a colpirlo con uno schiaffo in pieno volto, se pur in maniera non violenta, grazie all’azione del compagno che avrebbe frenato il suo gesto.
Alla luce delle dichiarazioni rese dall’arbitro – fonte di prova privilegiata e degna di fede – risulta quindi confermata la natura violenta del gesto compiuto dal giocatore; gesto del tutto intollerabile, che il giudice sportivo ha sanzionato adeguatamente, e che avrebbe determinato una sanzione ben più severa, se l’intervento del compagno di squadra non avesse attenuato le conseguenze del grave gesto.
Tutto ciò premesso e ritenuto
DELIBERA
Di respingere il reclamo e, per l’effetto, conferma la squalifica del giocatore CORETTI FABIO fino al 31.3.2009.
La tassa reclamo va incamerata.
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