COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 91 del 04.05.2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ SPORTING CLUB S. ELIA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI RIPETIZIONE DELLA GARA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 88 DEL 28.4.2006 (Gara: CAIRA – SPORTING CLUB S. ELIA del 9.4.2006 – Campionato II Categoria)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 91 del 04.05.2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ SPORTING CLUB S. ELIA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI RIPETIZIONE DELLA GARA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 88 DEL 28.4.2006 (Gara: CAIRA – SPORTING CLUB S. ELIA del 9.4.2006 – Campionato II Categoria) La Commissione Disciplinare visto il reclamo in epigrafe; esaminati gli atti ufficiali; sentito, in supplemento di referto, l’arbitro, osserva: rilevato che la reclamante deduce l’ingiustizia della decisione impugnata in quanto la Società ospitante aveva l’obbligo di assicurare la regolarità del terreno di gioco ed alla stessa andava quindi addebitata la decisione dell’arbitro di non far disputare la gara per l’irregolare situazione del terreno di giuoco; ritenuto per contro che dal referto arbitrale risulta che l’altezza di una delle porte era di 2,39 mt e non 2,44 mt regolamentari e quindi la luce interna doveva essere adeguata aumentandola di 3 cm considerando la tolleranza prevista dal regolamento; rilevato che, sempre dal referto, risulta che la Società ospitante si attivava scavando lungo la linea di porta ma il direttore di gara riteneva il mezzo prescelto inidoneo in quanto si veniva a creare un dislivello tra la linea di porta ed il resto del campo; ritenuto che la decisione arbitrale non può essere condivisa in quanto è assolutamente inverosimile che il dislivello di soli 3 cm su di un campo in terra battuta possa essere ostativo addirittura alla disputa della gara e, peraltro, non risulta nemmeno se l’arbitro abbia accertato la effettiva misura della porta dopo i provvedimenti assunti dalla squadra di casa; DELIBERA Di respingere il reclamo confermando la decisione impugnata. La tassa reclamo va incamerata.
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