COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 91 del 04.05.2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ VIRTUS CISTERNA AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI SQUALIFICA PER 5 GARE A CARICO DEL CALCIATORE DI MATTIA DANIELE E PUNIZIONE SPORTIVA DELLA PERDITA DELLA GARA ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 80 DEL 6.4.2006 (Gara: VIRTUS CISTERNA – CIAMPINO del 1.4.2006 – Campionato Juniores Regionale “B”)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 91 del 04.05.2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ VIRTUS CISTERNA AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI SQUALIFICA PER 5 GARE A CARICO DEL CALCIATORE DI MATTIA DANIELE E PUNIZIONE SPORTIVA DELLA PERDITA DELLA GARA ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 80 DEL 6.4.2006 (Gara: VIRTUS CISTERNA - CIAMPINO del 1.4.2006 – Campionato Juniores Regionale “B”) La Commissione Disciplinare visto il reclamo in epigrafe; esaminati gli atti ufficiali; udita, come da richiesta, la Società interessata; sentito, in supplemento di referto, l’arbitro, osserva: rilevato preliminarmente che il reclamo non risulta arrivato alla Società CIAMPINO e quindi è inammissibile ai sensi degli articoli 29 n. 5 del CGS e 42 n. 6 del C.G.S., nella parte relativa alla punizione sportiva della perdita della gara; ritenuto per contro che la sanzione irrogata al calciatore DI MATTIA possa essere lievemente ridimensionata alla luce degli effettivi occorsi e di talune considerazioni contenute nel gravame DELIBERA di dichiarare inammissibile il reclamo relativamente alla punizione sportiva della perdita della gara; di ridurre la squalifica del calciatore DI MATTIA DANIELE da cinque a quattro gare. La tassa reclamo va restituita.
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