COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 91 del 04.05.2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ NUOVA SUPERIRIDE LA RUSTICA AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI AMMENDA DI 600 EURO, SQUALIFICA FINO AL 31.12.2006, SQUALIFICA DI 3 GARE RISPETTIVAMENTE AI CALCIATORI MAZZOLI LAMBERTO E ZARABINI GIANLUCA ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 87 DEL 27.4.2006 (Gara: SAN CESAREO – NUOVA SUPERIRIDE LA RUSTICA DEL 22.4.2006 – Campionato di Promozione)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 91 del 04.05.2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ NUOVA SUPERIRIDE LA RUSTICA AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI AMMENDA DI 600 EURO, SQUALIFICA FINO AL 31.12.2006, SQUALIFICA DI 3 GARE RISPETTIVAMENTE AI CALCIATORI MAZZOLI LAMBERTO E ZARABINI GIANLUCA ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 87 DEL 27.4.2006 (Gara: SAN CESAREO – NUOVA SUPERIRIDE LA RUSTICA DEL 22.4.2006 – Campionato di Promozione) La Commissione Disciplinare visto il reclamo in epigrafe; esaminati gli atti ufficiali; udita, come da richiesta, la Società interessata; considerato che le doglianze della reclamante appaiono assumibili; riguardo alla sanzione dell’ammenda, è da sottolineare, infatti, che l’arbitro avrebbe dovuto verificare la condizione degli spogliatoi sia prima dell’inizio dell’incontro che alla fine dello stesso, per stabilire se vi fossero stati danni o meno; è anche da rilevare che gli episodi a fine gara descritti dall’arbitro non sono stati, in larga parte, visione diretta dello stesso; verosimili, in proposito, appaiono le affermazioni e le osservazioni della reclamante circa lo svolgersi degli eventi; con riferimento alla sanzione comminata al calciatore MAZZOLI LAMBERTO è da evidenziare che l’episodio che l’ha visto coinvolto va ricondotto ad un atteggiamento minaccioso tenuto nei confronti dell’arbitro, giacchè la distanza esistente tra i due era tale da escludere a priori la possibilità di un’aggressione vera e propria; riguardo, infine, la sanzione comminata al calciatore ZARABINI GIANLUCA deve essere evidenziato che l’atteggiamento dello stesso tenuto nei confronti del direttore di gara deve essere qualificato come offensivo. Tanto sopra premesso e ritenuto DECIDE di accogliere il reclamo secondo i seguenti termini: ridurre la sanzione economica dell’ammenda da € 600 ad € 400; ridurre la squalifica comminata al calciatore MAZZOLI LAMBERTO dal 31.12.2006 al 31.7.2006; ridurre la squalifica comminata al calciatore ZARABINI GIANLUCA da 3 a 2 gare. La tassa reclamo va restituita
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