COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 92 del 05.05.2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA POLISPORTIVA CIAMPINO AVVERSO LA PUNIZIONE SPORTIVA DELLA PERDITA DELLA GARA COMMINATA CON DELIBERA DEL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO PUBLBICATA SUL COM. UF.. N. 80 DEL 6-4-2006. GARA VIRTUS CISTERNA – CIAMPINO DEL 1-4-2006. CAMPIONATO JUNIORES REGIONALE FASCIA “B”

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 92 del 05.05.2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA POLISPORTIVA CIAMPINO AVVERSO LA PUNIZIONE SPORTIVA DELLA PERDITA DELLA GARA COMMINATA CON DELIBERA DEL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO PUBLBICATA SUL COM. UF.. N. 80 DEL 6-4-2006. GARA VIRTUS CISTERNA – CIAMPINO DEL 1-4-2006. CAMPIONATO JUNIORES REGIONALE FASCIA “B” La Commissione Disciplinare visti gli atti ufficiali e letto il reclamo in epigrafe; sentita come da richiesta la società reclamante udito l’Arbitro in sede di supplemento di rapporto; rilevato che la reclamante deduce l’ingiustizia della decisione impugnata in quanto la responsabilità della mancata conclusione della gara sarebbe da ascrivere esclusivamente alla società ospitante Virtus Cisterna i cui calciatori avevano aggredito i calciatori della reclamante all’atto della segnatura del calcio del rigore che li portava in vantaggio per due reti ad una, tanto che l’Arbitro, a seguito delle espulsioni che avrebbe dovuto comminare, aveva ritenuto la gara conclusa anzitempo in quanto la stessa società Virtus Cisterna sarebbe venuta a trovarsi con un numero di calciatori inferiori al minimo consentito; rilevato che quanto dedotto dalla reclamante trova riscontro negli atti ufficiali e nel supplemento richiesto all’Arbitro dal quale può evincersi che in effetti al 18’ del primo tempo veniva espulso il calciatore Colozza Angelo (Virtus Cisterna) per doppia ammonizione, al 18’ del secondo tempo veniva espulso il calciatore Marini Alessandro (Virtus Cisterna) per aver fermato con la mano un pallone diretto a rete; che a seguito della concessione del calcio di rigore e della sua segnatura il portiere della società Virtus Cisterna, Di Mattia Daniele, colpiva con un forte pugno il calciatore che aveva segnato il calcio di rigore sul quale si avventavano diversi calciatori del Virtus Cisterna che lo colpivano con calci e pugni benchè già a terra e tra questi l’Arbitro riconosceva almeno altri cinque calciatori che si rendevano protagonisti delle dette violenze, a quel punto intervenivano alcuni calciatori del Ciampino, a difesa del compagno di squadra, che ingaggiavano una vera e propria rissa con i calciatori del Ciampino e tra questi l’Arbitro riconosceva quattro calciatori del Ciampino di cui uno di riserva; che a quel punto stante la situazione creatasi e l’agitazione dei sostenitori della squadra di casa che premevano contro la recinzione nei pressi del recinto di gioco, ritenendo che comunque la squadra Virtus Cisterna sarebbe rimasta in campo, a seguito delle espulsioni già comminate e da comminare, sarebbe rimasta in campo con un numero di calciatori inferiori al minimo, decretava la sospensione della gara; ritenuto quindi che la sospensione è stata determinata dal fatto che la squadra Virtus Cisterna sarebbe rimasta in campo con un numero di calciatori inferiore al minimo e la decisione dell’Arbitro di sospendere la gara è stata contestuale a tale constatazione; rilevato infine che, nel caso di specie, non può parlarsi di sospensione per rissa generale in quanto la colluttazione tra calciatori delle due squadre è intervenuta quando ormai, per il comportamento tenuto dai propri tesserati che aggredivano e colpivano con calci e pugni un avversario a terra, la società Virtus Cisterna era già rimasta, per le espulsioni comminate, di cui alcune notificate ed altre in corso di notifica da parte dell’Arbitro con un numero di calciatori inferiore al minimo consentito; DELIBERA Di accogliere il reclamo revocando la punizione della perdita della gara con il punteggio di 0 a 3 comminata anche alla Polisportiva Ciampino e, conseguentemente, attribuendole la vittoria con il punteggio di 0 – 3. La tassa reclamo va restituita
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