COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 41 del 16/03/2006 Delibera della Commissione Disciplinare Prot. n. 52 – Reclamo A.S.D. G. Mora Castagna Quarto avverso la squalifica dei calciatori Bertoletti Fabio e Devoto Alessandro per quattro giornate – Gara G.Mora Castagna – Sammargheritese del 20.2.2006 Camp. Calcio a 5 serie C/2. C.U. n. 38 del 23.2.2006

COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 41 del 16/03/2006 Delibera della Commissione Disciplinare Prot. n. 52 - Reclamo A.S.D. G. Mora Castagna Quarto avverso la squalifica dei calciatori Bertoletti Fabio e Devoto Alessandro per quattro giornate - Gara G.Mora Castagna - Sammargheritese del 20.2.2006 Camp. Calcio a 5 serie C/2. C.U. n. 38 del 23.2.2006 La Commissione Disciplinare, • letto il reclamo dell’A.S.D. G. Mora Castagna Quarto avverso la decisione pubblicata sul C.U. n. 38 del 23.2.2006, con la quale il Giudice Sportivo ha inflitto la squalifica per quattro giornate ai calciatori Bertoletti Fabio e Devoto Alessandro, espulsi, il primo per aver ironicamente proferito, con atteggiamento minaccioso, una frase offensiva nei confronti dell’arbitro ed il secondo per avergli rivolto una frase volgare, entrambi reiterando l’atteggiamento offensivo sostando nelle vicinanze del terreno di gioco; • osservato che la Società non contesta i fatti ma si duole dell’eccessività della sanzione sostenendo che “al di là della maleducazione, non c’è stato alcun contatto fisico e/o aggressione da parte dei tesserati” nei confronti del direttore di gara; • visti gli atti ufficiali ed accertato che i fatti si sono svolti come sopra riportato, valutato che gli episodi, pur censurabili, non rivestono quella gravità da meritare la squalifica nella misura inflitta in primo grado che appare eccessiva; per questi motivi accoglie il reclamo come sopra proposto dall’A.S.D. G. Mora Castagna Quarto e per l’effetto, riduce la squalifica dei due calciatori da quattro a tre giornate effettive di gara. La tassa reclamo, addebitata in conto, va restituita
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