COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 43 del 23/03/2006 Delibera della Commissione Disciplinare Prot. n. 53 – Reclamo A.C. Pietra Ligure 1956 avverso la regolarità della gara del Campionato di Promozione Pietra Ligure 1956 – Nuova Virtus Sestri del 5 Marzo 2006.

COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 43 del 23/03/2006 Delibera della Commissione Disciplinare Prot. n. 53 – Reclamo A.C. Pietra Ligure 1956 avverso la regolarità della gara del Campionato di Promozione Pietra Ligure 1956 – Nuova Virtus Sestri del 5 Marzo 2006. Con reclamo al Giudice Sportivo dallo stesso convertito per competenza di materia alla Commissione Disciplinare, l’A.C. Pietra Ligure chiede la vittoria a tavolino per la gara Pietra Ligure – Nuova Virtus Sestri disputata a Pietra Ligure il 5 Marzo 2006 e terminata col risultato di 2-3. Sostiene la reclamante che il calciatore Benigni Alessandro avrebbe partecipato alla gara, nelle file della Soc. Virtus Sestri, in posizione irregolare di tesseramento, perché il giocatore, già tesserato a titolo temporaneo a favore dell’A.C. Pietra Ligure, era stato ritrasferito con le liste suppletive alla Soc. Polis Genova 1993, titolare del vincolo. Poiché il Benigni non era stato inserito dalla Soc. Polis Genova 1993 nelle liste di svincolo suppletive, non poteva essere tesserato dalla Pol. Nuova Virtus Sestri “nemmeno con aggiornamento tessera”. Il reclamo non può trovare accoglimento. La tesi della ricorrente è smentita dall’art. 103bis delle N.O.I.F. che consente, nel periodo preventivamente stabilito dalla L.N.D., le cessioni suppletive di calciatori restituiti prima della riapertura dei termini, alla società titolare del vincolo. Il Benigni rientrò dal prestito all’A.C. Pietra Ligure alla Soc. Polis Genova prima della riapertura delle liste suppletive, talché del tutto regolare appare il suo trasferimento alla Pol. Virtus Nuova Sestri (convalidato in data 31 Ottobre 2005, primo giorno utile per i tesseramenti suppletivi) e, di conseguenza, la sua partecipazione alla gara Pietraligure – Nuova Virtus Sestri del 5 Marzo 2006. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare delibera di respingere il reclamo come sopra proposto dall’A.C. Pietra Ligure e dispone l’incameramento della tassa addebitata in conto.
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