COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 43 del 23/03/2006 Delibera della Commissione Disciplinare Prot. n. 54 – Reclamo A.S.B.D. Alassio Auxilium San Bernardino avverso la squalifica del calciatore Marsano Williams per cinque giornate. Gara Cisano 2000 – Alassio Auxilium del 5.3.2006 Campionato Prima Categoria C.U. n. 40 del 9 Marzo 2006.

COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 43 del 23/03/2006 Delibera della Commissione Disciplinare Prot. n. 54 - Reclamo A.S.B.D. Alassio Auxilium San Bernardino avverso la squalifica del calciatore Marsano Williams per cinque giornate. Gara Cisano 2000 - Alassio Auxilium del 5.3.2006 Campionato Prima Categoria C.U. n. 40 del 9 Marzo 2006. Il Giudice Sportivo sanzionava con la squalifica per cinque giornate effettive di gara il calciatore Marsano Williams che era stato espulso perché, a seguito di un intervento dell’arbitro, gli si era avventato addosso colpendolo al viso con la testa, senza causargli danno alcuno ma in maniera intimidatoria. Avverso il detto provvedimento ha interposto rituale e tempestivo gravame la Soc. A.S.B.D. Alassio Auxilium San Bernardino la quale, nulla avendo da eccepire sullo svolgimento dei fatti, sostanzialmente si lamenta dell'eccessività della sanzione adducendo che il giocatore non aveva usato violenza verbale nei confronti dell’arbitro né lo aveva colpito, anzi si era prontamente ravveduto allontanandosi in silenzio verso gli spogliatoi. Visti gli atti, la Commissione Disciplinare ritiene che le eccezioni della reclamante non possano costituire una diminuente della sanzione inflitta dal primo giudice, sanzione che appare equa e proporzionata, per la modalità della protesta del calciatore, che non aveva alcuna ragione per porla in atto, ma soprattutto perché, nel frangente, egli appoggiava in maniera intimidatoria la testa sul viso dell’arbitro. Per questi motivi la Commissione respinge il reclamo e dispone l'incameramento della tassa addebitata in conto.
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