COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 49 del 27/04/2006 Delibera della Commissione Disciplinare Prot. n. 65 – Reclamo U.S.C. Campus avverso l’inibizione del dirigente Reitano Paolo fino al 2 Maggio 2006 e verso l’ammenda di € 50. Gara Mediolevante-Campus del 1.4.2006 Campionato Terza Categoria. C.U. n. 36 del 6.4.2006 C.P. Genova

COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 49 del 27/04/2006 Delibera della Commissione Disciplinare Prot. n. 65 - Reclamo U.S.C. Campus avverso l'inibizione del dirigente Reitano Paolo fino al 2 Maggio 2006 e verso l'ammenda di € 50. Gara Mediolevante-Campus del 1.4.2006 Campionato Terza Categoria. C.U. n. 36 del 6.4.2006 C.P. Genova Il reclamo è improponibile per entrambe le sanzioni appellate. A’ sensi dell’art. 41 comma 3 C.G.S. non sono impugnabili in alcuna sede e sono immediatamente esecutivi…: a) – inibizione per dirigenti fino ad un mese (lett.b); b) – provvedimenti pecuniari non superiori a € 50,00 per le società partecipanti ai campionati di seconda e terza categoria… (lett. d). Si ricorda che i provvedimenti disciplinari che comportano squalifiche di tesserati debbono essere scontate a partire dal giorno successivo a quello di pubblicazione del Comunicato Ufficiale (art. 17 punto 2 C.G.S.). Per questi motivi la Commissione Disciplinare dichiara inammissibile il reclamo come in epigrafe proposto dall’U.S.C. Campus e dispone l’incameramento della tassa addebitata in conto (art. 29 punto 13 C.G.S.).
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