COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 51 del 04/05/2006 Delibera della Commissione Disciplinare Prot. n. 69 – Reclamo ASD Golfodianese avverso la squalifica del calciatore Gioia Gianluca per sei giornate. Gara Golfodianese-Pontedecimo del 1.4.2006 Campionato Juniores Regionale. C.U. n. 45 del 6.4.2006

COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 51 del 04/05/2006 Delibera della Commissione Disciplinare Prot. n. 69 - Reclamo ASD Golfodianese avverso la squalifica del calciatore Gioia Gianluca per sei giornate. Gara Golfodianese-Pontedecimo del 1.4.2006 Campionato Juniores Regionale. C.U. n. 45 del 6.4.2006 La Commissione Disciplinare, osserva: • emerge dal rapporto arbitrale che al 33’ del secondo tempo, il calciatore Gioia Gianluca dell’A.S.D. Golfodianese, è stato espulso perché dopo la segnatura di un goal degli avversari, protestava ed appoggiando le mani sul petto dell’arbitro, lo faceva indietreggiare di un passo. Il Giudice Sportivo, valutato il contenuto del rapporto, squalificava il Gioia per sei giornate effettive di gara; • l’A.S.D. Golfodianese, ritenuta ingiusta e sproporzionata la sanzione, ha proposto reclamo sostenendo che la protesta del calciatore era stata “solo verbale e priva d’insulti” e che la successiva spinta all’arbitro era stata provocata da un involontario scontro con un compagno di squadra; • devesi rilevare che l’eccezioni proposte dalla reclamante confliggono in maniera inconciliabile con le risultanze ufficiali che, redatte in maniera chiara e precisa, godono di fede privilegiata ai sensi dell’art. 31 lett. A1 C.G.S. Occorre infine aggiungere che, recepiti i fatti così come riferiti nel predetto rapporto, la sanzione inflitta si appalesa equa ed adeguata alla gravità insita del fatto stesso per cui, considerato l’aggravante della giovane età del soggetto e la qualifica di vice capitano ricoperta, la sanzione inflitta in primo grado appare equa e va confermata; per questi motivi respinge il reclamo e dispone l’incameramento della tassa.
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