COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 38 del 30/03/2006 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società A.S. SAMARATE Camp. Prom. Gir. A Gara del 23/02/2006 tra SAMARATE/INVERUNO C.U. n.34 del CRL datato 02/03/2006

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 38 del 30/03/2006 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società A.S. SAMARATE Camp. Prom. Gir. A Gara del 23/02/2006 tra SAMARATE/INVERUNO C.U. n.34 del CRL datato 02/03/2006 La società SAMARATE ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha squalificato il calciatore Valerio ZARO fino al 29/05/2007, lamentando che il calciatore ha protestato vibramente nei confronti dell’arbitro, senza però venire in contatto con quest’ultimo. In ogni caso la reclamante afferma che i compagni di squadra hanno impedito che il calciatore si avvicinasse all’arbitro. La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva: l’arbitro, sentito a chiarimenti da Questa Commissione, ha affermato che il calciatore sanzionato, lo ha effettivamente spinto appoggiando entrambe le mani sul petto e che i compagni sono intervenuti a fermarlo, dopo che il calciatore stesso aveva tentato di colpirlo con un pugno. Alla luce di quanto affermato dall’arbitro nel proprio rapporto e confermato dallo stesso a Questa Commissione, le deduzioni svolte dalla SAMARATE nel reclamo sono mere allegazioni di parte prive di valore probatorio. Perciò ne consegue che la squalifica comminata al calciatore Valerio ZARO, deve essere confermata in ragione del grave comportamento sopra descritto. Tanto premesso e ritenuto RIGETTA il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.
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