COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 38 del 30/03/2006 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società ASD Nuova ODB 82 Camp. 2^ Cat. Gir. M Gara del 26/02/2006 tra LIMBIATE/NUOVA ODB 82 C.U. n.29 del Comitato di MILANO datato 02/03/2006

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 38 del 30/03/2006 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società ASD Nuova ODB 82 Camp. 2^ Cat. Gir. M Gara del 26/02/2006 tra LIMBIATE/NUOVA ODB 82 C.U. n.29 del Comitato di MILANO datato 02/03/2006 La società NUOVA ODB 82 ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha squalificato il calciatore DAVIDE SANAVIO fino al 02/07/2006, lamentando che la scorrettezza addebitata dal GS al calciatore sarebbe stata in realtà compiuta da un calciatore della squadra avversaria. La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva: che il direttore di gara sentito a chiarimenti da Questa Commissione, ha confermato di aver individuato correttamente il calciatore resosi responsabile della spinta in esame, precisando, tuttavia che si è trattato di un gesto del tutto privo di violenza qualificabile come mero gesto di protesta. Alla luce di tali precisazioni, si ritiene di poter valutare con minor rigore la condotta, pur censurabile,posta in essere dal calciatore sanzionato. Tanto premesso e ritenuto RIDUCE la squalifica del calciatore DAVIE SANAVIO a tutto il 30/05/2006 Si dispone l’accredito della relativa tassa, se versata.
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