COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 38 del 30/03/2006 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società G.S. SAN GIORGIO Camp. 3^ Cat. Gir. C Gara del 19/02/2006 tra SAN GIORGIO/BELLARIA C.U. n.29del Comitato di MILANO datato 02/03/2006
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 38 del 30/03/2006
Delibera della Commissione Disciplinare
Reclamo Società G.S. SAN GIORGIO Camp. 3^ Cat. Gir. C
Gara del 19/02/2006 tra SAN GIORGIO/BELLARIA
C.U. n.29del Comitato di MILANO datato 02/03/2006
La società SAN GIORGIO ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che le ha comminato le ammende di Euro 50,00 e Euro 80,00, lamentando che lo spogliatoio era in perfette condizioni con l’acqua della doccia calda fornita da uno scalda acqua ad accumulo, mentre le bandierine erano regolamentari.
La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva: l’arbitro sentito a chiarimenti da Questa Commissione, ha confermato quanto descritto nel rapporto di gara e precisamente che lo spogliatoio dell’arbitro era sporco; l’acqua della doccia era fredda; le bandierine del calcio d’angolo non erano regolamentari, un sostenitore della SAN GIORGIO ha offeso per tutta la gara l’arbitro, con fare minaccioso.
Tali mancanze giustificano le ammende comminate. Pertanto, la delibera del GS merita di essere confermata.
Tanto premesso e ritenuto
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