COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 39 del 06/04/2006 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società A.C. OLMESE CORNAREDO Camp. 2^ Cat. Gir. K Gara del 26/02/2006 tra OLMESE CORNAREDO/VIGHIGNOLO C.U. n.29 del COMITATO di MILANO datato 02/03/2006

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 39 del 06/04/2006 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società A.C. OLMESE CORNAREDO Camp. 2^ Cat. Gir. K Gara del 26/02/2006 tra OLMESE CORNAREDO/VIGHIGNOLO C.U. n.29 del COMITATO di MILANO datato 02/03/2006 La società OLMESE CORNAREDO ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha squalificato il calciatore Roberto FIAMMELLA fino al 02/03/2011 ed il calciatore Alessandro PIROLA fino al 02/07/2006, lamentando l’eccessività delle sanzioni disciplinari inflitte dal GS e chiedendo il ripristino del risultato ottenuto sul campo, sul presupposto della fine regolare della gara. La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, sentito l’arbitro a chiarimenti, rileva: il direttore di gara ha confermato, innanzitutto, di aver sospeso la gara prima della sua fine regolamentare, ciò per l’impossibilità di proseguirla a causa delle cattive condizioni fisiche determinate del pugno ricevuto dal calciatore FIAMMELLA. In conseguenza deve essere confermata la decisione del GS relativa alla sanzione della perdita della gara per 0-3 comminata alla reclamante. Per ciò che concerne il calciatore PIROLA la squalifica inflittagli appare adeguata alla rilevanza del comportamento posto in essere. A riguardo della sanzione comminata al calciatore FIAMMELLA, ribadendo una decisa censura al suo grave comportamento, la squalifica può trovare una relativa mitigazione, considerando che l’azione è consistita in un unico gesto, senza provocare lesioni rilevanti. Tanto premesso e ritenuto, in parziale accoglimento del reclamo proposto RIDUCE la squalifica del calciatore Roberto FIAMMELLA a tutto il 02/03/2010, conferma nel resto la decisione assunta dal GS.
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