COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 39 del 06/04/2006 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società U.S. GUINZANO Camp. Jun. Prov. Gir. B Gara del 18/03/2006 tra BELGIOIOSO COSTANTES/GUINZANO

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 39 del 06/04/2006 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società U.S. GUINZANO Camp. Jun. Prov. Gir. B Gara del 18/03/2006 tra BELGIOIOSO COSTANTES/GUINZANO La Commissione Disciplinare, letto il reclamo proposto dalla società GUINZANO relativo alla gara in oggetto, nella quale, secondo l’assunto della reclamante, la società BELGIOIOSO COSTANTES avrebbe fatto partecipare il calciatore Stefano DACCO in posizione irregolare. Rilevato che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari e che copia dello stesso è stata inviata alla controparte; Rilevato che la società BELGIOIOSO COSTANTES non ha inviato le proprie deduzioni; Rilevato che, come da C.U. n.32 del COMITATO di PAVIA datato 16/03/2006 il calciatore risulta squalificato e, di conseguenza il reclamo è fondato in quanto il calciatore stesso non aveva titolo a partecipare alla gara in esame. Visti gli artt.12-13-14-42 n.2 del CGS, la Commissione disciplinare DELIBERA in accoglimento del reclamo come sopra proposto a) di comminare alla società BELGIOIOSO COSTANTES la punizione sportiva della perdita della gara per 0-3; b) di comminare alla società BELGIOIOSO COSTANTES l’ammenda di Euro 100,00 così determinata dalla categoria di appartenenza; c) di squalificare il calciatore Stefano DACCO per una ulteriore gara; d) di inibire a tutto il 06/05/2006 il dirigente accompagnatore sig. Marco DACCO della società BELGIOIOSO COSTANTES dispone l’accredito della relativa tassa a favore della reclamante se versata.
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