COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 40 del 13/04/2006 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società U.S. CASSINA RIZZARDI Camp. 2^ Cat. Gir. H Gara del 26/03/2006 tra PORTICHETTO/CASSINA RIZZARDI

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 40 del 13/04/2006 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società U.S. CASSINA RIZZARDI Camp. 2^ Cat. Gir. H Gara del 26/03/2006 tra PORTICHETTO/CASSINA RIZZARDI La Commissione Disciplinare, letto il reclamo proposto dalla società CASSINA RIZZARDI relativo alla gara in oggetto, nella quale, secondo l’assunto della reclamante, la società U.S.D. PORTICHETTO avrebbe fatto partecipare i calciatori Alberto CARAMEL e Daniele LUISETTI in posizione irregolare. Rilevato che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari e che copia dello stesso è stata inviata alla controparte; Rilevato che la società U.S.D. PORTICHETTO non ha inviato le proprie deduzioni; Rilevato che, come da C.U. n.31 del COMITATO di COMO datato 23/03/2006 i calciatori risultano squalificati e, di conseguenza il reclamo è fondato in quanto i calciatori stessi non avevano titolo a partecipare alla gara in esame. Visti gli artt.12-13-14-42 n.2 del CGS, la Commissione disciplinare DELIBERA a) di comminare alla società U.S.D. PORTICHETTO la punizione sportiva della perdita della gara per 0-3; b) di comminare alla società U.S.D. PORTICHETTO l’ammenda di Euro 120,00 così determinata dalla categoria di appartenenza; c) di squalificare i calciatori Alberto CARAMEL e Daniele LUISETTI per una ulteriore gara; d) di inibire a tutto il 13/05/2006 il dirigente accompagnatore sig. Fabrizio IBBA della società U.S.D. PORTICHETTO Dispone l’accredito della relativa tassa a favore della reclamante.
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