COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 40 del 13/04/2006 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società U.S. LINAROLO Camp. 2^ Cat. Gir. S Gara del 19/03/2006 tra LINAROLO/RIPALDINA

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 40 del 13/04/2006 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società U.S. LINAROLO Camp. 2^ Cat. Gir. S Gara del 19/03/2006 tra LINAROLO/RIPALDINA La Commissione Disciplinare, rilevato che, ai sensi dell’art.29 comma V° e 42 comma VI°, del CGS, nei casi in cui il gravame verta su episodi e circostanze che possono modificare il risultato conseguito, deve essere inviata copia del reclamo alla controparte con lettera raccomandata o mezzo equipollente a norma dell’art.34 comma VII° del CGS , e che l’attestazione della ricezione deve essere allegata al reclamo; rilevato che l’inosservanza delle formalità costituisce, ai sensi dell’art. 29, comma IX°, del CGS, motivo di inammissibilità del reclamo e ne preclude l’esame; Rilevato che non risulta che la società U.S. LINAROLO abbia inviato copia del reclamo alla società F.C. RIPALDINA e che, comunque, l’attestazione della ricezione non è allegata al reclamo. DICHIARA INAMMISSIBILE il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.
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