COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 40 del 13/04/2006 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società BRESSO CALCIO Camp. Jun. Reg. Gir. D Gara del 25/03/2006 tra CONCOREZZESE/BRESSO CALCIO C.U. n.37 del CRL datato 23/03/2006

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 40 del 13/04/2006 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società BRESSO CALCIO Camp. Jun. Reg. Gir. D Gara del 25/03/2006 tra CONCOREZZESE/BRESSO CALCIO C.U. n.37 del CRL datato 23/03/2006 La Commissione Disciplinare, letto il reclamo proposto dalla società BRESSO CALCIO relativo alla gara in oggetto, nella quale, secondo l’assunto della reclamante, la società CONCOREZZESE avrebbe fatto partecipare il calciatore Giacomo BERETTA in posizione irregolare. Rilevato che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari e che copia dello stesso è stata inviata alla controparte. Rilevato che la società GS CONCOREZZESE ha inviato le proprie deduzioni e che dal rapporto arbitrale risulta chiaramente che il calciatore Giacomo BERETTA non ha partecipato alla gara in oggetto, ma vi ha partecipato il calciatore Alessandro Marco BERETTA, identificato prima dell’inizio della gara dallo stesso direttore di gara e che pertanto, il reclamo è infondato in quanto il calciatore Alessandro BERETTA aveva titolo a partecipare alla gara in esame. Tanto premesso e ritenuto RIGETTA il reclamo come sopra proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.
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