COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 40 del 13/04/2006 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società GROANE 03 Camp. Jun. Prov. Gir. A Gara del 01/04/2006 tra ATLETICO CINISELLO/GROANE

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 40 del 13/04/2006 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società GROANE 03 Camp. Jun. Prov. Gir. A Gara del 01/04/2006 tra ATLETICO CINISELLO/GROANE La Commissione Disciplinare, letto il reclamo proposto dalla società GROANE 03 relativo alla gara in oggetto, nella quale, secondo l’assunto della reclamante, la società ATLETICO CINISELLO avrebbe fatto partecipare il calciatore Daniele FORESTA in posizione irregolare. Rilevato che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari e che copia dello stesso è stata inviata alla controparte; Rilevato che la società ATLETICO CINISELLO non ha inviato le proprie deduzioni; Rilevato che, come da C.U. n.33 del COMITATO di MILANO datato 30/03/2006 il calciatore risulta squalificato e, di conseguenza, il reclamo è fondato, in quanto il calciatore stesso non aveva titolo a partecipare alla gara in esame. Visti gli artt.12-13-14-42 n.2 del CGS, la Commissione disciplinare DELIBERA a) di comminare alla società A.C. ATL. CINISELLO la punizione sportiva della perdita della gara per 0-3; b) di comminare alla società A.C. ATL. CINISELLO l’ammenda di Euro 100,00 così determinata in relazione alla categoria di appartenenza; c) di squalificare il calciatore Daniele FORESTA per una ulteriore gara; d) di inibire a tutto il 13/05/2006 il dirigente accompagnatore sig. Emanuele BERTONE della società A.C. ATL. CINISELLO. Dispone l’accredito della relativa tassa a favore della reclamante se versata.
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