COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 41 del 21/04/2006 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società U.S. SIRMIONESE Camp. Ecc. Gir. C Gara del 05/04/2006 tra SIRMIONESE/SERENISSIMA C.U. n.40 del C.R.L. datato 13/04/2006

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 41 del 21/04/2006 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società U.S. SIRMIONESE Camp. Ecc. Gir. C Gara del 05/04/2006 tra SIRMIONESE/SERENISSIMA C.U. n.40 del C.R.L. datato 13/04/2006 La società SIRMIONESE ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha squalificato il calciatore Alessandro GHIRIGATO per 3 GARE, chiedendo una riduzione della sanzione. La Commissione Disciplinare preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva: che letti gli atti ufficiali e come descritto chiaramente nel rapporto del direttore di gara, fonte primaria e privilegiata di prova, si evince che il capitano della squadra SIRMIONESE sig. GHIRIGATO a seguito di una decisione arbitrale, si avvicinava all’assistente del direttore di gara per protestare, tenendo un comportamento gravemente offensivo ed oltraggioso. Pertanto, visto il comportamento tenuto dal calciatore sanzionato e tenuto conto anche della sua qualifica di capitano, la squalifica comminatagli dal GS merita integrale conferma. Tanto premesso e ritenuto RIGETTA il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.
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