COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 41 del 21/04/2006 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società A.S. CISLIANO Camp. 1^ Cat. Gir. M Gara del 02/04/2006 tra VIRTUS CESANO BOSCONE/CISLIANO

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 41 del 21/04/2006 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società A.S. CISLIANO Camp. 1^ Cat. Gir. M Gara del 02/04/2006 tra VIRTUS CESANO BOSCONE/CISLIANO La Commissione Disciplinare, letto il reclamo proposto dalla società A.S. CISLIANO relativo alla gara in oggetto, nella quale, secondo l’assunto della reclamante, la società CESANO BOSCONE avrebbe fatto partecipare il calciatore Simone PALANCA in posizione irregolare. Rilevato che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari e che copia dello stesso è stata inviata alla controparte, la quale, ha inviato le proprie contro deduzioni; Rilevato che, come da C.U. n.38 del CRL datato 30/03/2006, il calciatore risulta squalificato e, di conseguenza il reclamo è fondato in quanto il calciatore stesso non aveva titolo a partecipare alla gara in esame; invero le sanzioni che comportano squalifica di tesserati, ai sensi dell’art.17 n.2 del CGS, devono essere scontate a partire dal giorno immediatamente successivo a quello di pubblicazione del CU e, di conseguenza a nulla rileva che il calciatore PALANCA non abbia partecipato ad una gara del 30/03/2006 e cioè ad una gara disputata nello stesso giorno della pubblicazione del C.U. Visti gli artt.12-13-14-42 n.2 del CGS, la Commissione disciplinare DELIBERA in accoglimento del reclamo come sopra proposto a) di comminare alla società VIRTUS CESANO BOSCONE la punizione della perdita della gara per 0-3; b) di comminare alla società VIRTUS CESANO BOSCONE l’ammenda di Euro 120,00 così determinata dalla categoria di appartenenza; c) di squalificare il calciatore Simone PALANCA per una ulteriore gara; d) di inibire a tutto il 21/05/2006 il dirigente accompagnatore sig. Attilio FREGONI della società VIRTUS CESANO BOSCONE. Dispone l’accredito della relativa tassa a favore della reclamante se versata.
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