COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 41 del 21/04/2006 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società U.S. VIRTUS MALEO Camp. 2^ Cat. Gir. U Gara del 06/04/2006 tra FEREOLO/VIRTUS MALEO
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 41 del 21/04/2006
Delibera della Commissione Disciplinare
Reclamo Società U.S. VIRTUS MALEO Camp. 2^ Cat. Gir. U
Gara del 06/04/2006 tra FEREOLO/VIRTUS MALEO
In merito alla presunta posizione irregolare del calciatore Alessandro BERGOMI
La Commissione Disciplinare, rilevato che, ai sensi dell’art.29 comma V° e 42, comma VI° del CGS, nei casi in cui il gravemente verta su episodi e circostanze che possono modificare il risultato conseguito, deve essere inviata copia del reclamo alla controparte con lettera raccomandata o mezzo equipollente a norma dell’art.34, comma VII° del CGS e che, l’attestazione della ricezione deve essere allegata al reclamo; rilevato che l’inosservanza delle formalità costituisce, ai sensi dell’art.29, comma IX° del CGS, motivo di inammissibilità del reclamo e ne preclude l’esame; rilevato che non risulta che la U.S. VIRTUS MALEO abbia inviato copia del reclamo alla società GSO S. FEREOLO e che, comunque, l’attestazione della ricezione non è allegata al reclamo.
DICHIARA
INAMMISSIBILE il reclamo come sopra proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.
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