COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 42 del 28/04/2006 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società A.S. ZIBIDO S. GIACOMO Camp. 2^ Cat. Gir. O Gara del 05/04/2006 tra ZIBIDO S. GIACOMO-VALLEAMBROSIA C.U. n.35 del Comitato di MILANO 13/04/2006

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 42 del 28/04/2006 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società A.S. ZIBIDO S. GIACOMO Camp. 2^ Cat. Gir. O Gara del 05/04/2006 tra ZIBIDO S. GIACOMO-VALLEAMBROSIA C.U. n.35 del Comitato di MILANO 13/04/2006 La società ZIBIDO S. GIACOMO ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha squalificato il calciatore Vincenco BUCARIA sino al 13/10/2008, lamentando che lo stesso avrebbe colpito il direttore di gara involontariamente nel tentativo di liberarsi dai compagni di squadra che lo stavano trattenendo, e che, pertanto, la condotta del BUCARIA, pure censurabile, sarebbe meritevole di essere valutata con minor rigore rispetto alla decisione assunta dal GS. La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari rileva: che, diversamente da quanto lamentato dalla reclamante, dal referto arbitrale si evince chiaramente che il sig. BUCARIA ha colpito il direttore di gara con un pugno inferto volontariamente. Peraltro, la volontarietà di tale gesto è stata ribadita dall’arbitro, il quale, contattato da Questa Commissione, ha escluso che si potesse trattare di un gesto involontario, confermando integralmente quanto riportato nel referto di gara. La C.D., pertanto, ritiene di poter condividere la decisione assunta dal GS che ha comminato al sig. BUCARIA una squalifica congrua e proporzionata al comportamento dallo stesso posto in essere. Tanto premesso e ritenuto RIGETTA il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.
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