COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 43 del 05/05/2006 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società U.S. BREGNANESE Camp. Jun. Prov. Gir. A Gara del 08/04/2006 tra CASTELLO VIGHIZZOLO – BREGNANESE C.U. n.34 del Comitato di COMO datato 13/04/2006

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 43 del 05/05/2006 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società U.S. BREGNANESE Camp. Jun. Prov. Gir. A Gara del 08/04/2006 tra CASTELLO VIGHIZZOLO - BREGNANESE C.U. n.34 del Comitato di COMO datato 13/04/2006 La società BREGNANESE ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha squalificato l’allenatore sig. PIERANGELO VOLONTERIO sino al 30/09/2006, lamentando che la squalifica è eccessiva in considerazione della gravità del comportamento tenuto dal VOLONTERIO che è stato semplicemente irriguardoso. La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari rileva: dal rapporto di gara emerge chiaramente che il VOLONTERIO ha ritardato l’uscita dal terreno di gioco, dopo essere stato espulso dal campo, mentre imprecava e offendeva il direttore di gara. Considerata, la gravità del comportamento tenuto dall’allenatore nei confronti dell’arbitro si ritiene congruo mitigare la sanzione comminatagli dal GS. Tanto premesso in parziale accoglimento del reclamo proposto RIDUCE la squalifica dell’allenatore sig. PIERANGELO VOLONTERIO a tutto il 30/08/2006 Dispone inoltre l’accredito alla reclamante della relativa tassa se versata.
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