COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 43 del 05/05/2006 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società G.S. DUGNANO CALCIO Camp. 3^ Cat. Gir. C Gara del 05/04/2006 tra Palazzolo MIlanese/Dugnano Calcio C.U. n.35 del Comitato di MILANO datato 13/04/2006

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 43 del 05/05/2006 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società G.S. DUGNANO CALCIO Camp. 3^ Cat. Gir. C Gara del 05/04/2006 tra Palazzolo MIlanese/Dugnano Calcio C.U. n.35 del Comitato di MILANO datato 13/04/2006 La società DUGNANO CALCIO ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha squalificato l’allenatore sig. Antonio CUPIDO fino al 05/04/2008, lamentando che il CUPIDO, diversamente da quanto riportato nella decisione impugnata, non avrebbe colpito l’arbitro nè avrebbe tentato di colpirlo. La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva: nel referto arbitrale, il quale forma piena prova del comportamento tenuto dai tesserati nel corso delle gare, è inequivocabilmente riportato che il CUPIDO non solo ha rivolto verso il direttore di gara espressioni gravemente offensive e minacciose, ma anche cercato di colpirlo con un pugno al volto, (che ha sfiorato l’orecchio dell’arbitro, solo grazie all’intervento di un calciatore della DUGNANO CALCIO, che ha “deviato” il braccio del CUPIDO). Rileva altresì che la ricostruzione dell’accaduto svolta dalla reclamante, trattandosi di una mera allegazione di parte, è priva di valenza probatoria e non può, pertanto, essere ritenuta idonea a confutare i fatti riportati nel referto arbitrale. In ragione di ciò, la CD ritiene che la decisione del GS sia del tutto condivisibile, essendo la squalifica comminata al sig. CUPIDO, anche in considerazione del ruolo di allenatore da questi ricoperto, congrua e proporzionata alla gravità dei fatti allo stesso contestati nel referto del direttore di gara. Tanto premesso e ritenuto RIGETTA il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.
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