COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N° 122 del 29/03/2006 Delibera della Commisione Disciplinare RECLAMO POLISPORTIVA VALTESINO A.S.D. avverso sanzioni merito gara Valtesino – Grottese, del 18.3.2006 – Campionato Regionale di Prima Categoria, girone “D” – Com. Uff. n. 118 del 22.3.2006.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N° 122 del 29/03/2006 Delibera della Commisione Disciplinare RECLAMO POLISPORTIVA VALTESINO A.S.D. avverso sanzioni merito gara Valtesino – Grottese, del 18.3.2006 – Campionato Regionale di Prima Categoria, girone “D” – Com. Uff. n. 118 del 22.3.2006. Il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, infliggeva al calciatore Filipponi Mirko, tesserato a favore della Polisportiva Valtesino A.S.D., la sanzione della squalifica per quattro gare effettive “per comportamento irriguardoso nei confronti dell’Arbitro e per aver, in segno di protesta, spintonato leggermente lo stesso senza arrecare alcuna conseguenza.” Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo la Polisportiva Valtesino A.S.D., chiedendo, in riforma dell’impugnato provvedimento, l’annullamento ovvero almeno una riduzione della sanzione in misura equamente rapportata all’effettiva gravità dei fatti in esame. Deduceva la reclamante che il proprio calciatore, al fine di poter esporre all’Arbitro i motivi delle sue lagnanze, lo prese per un braccio con il solo scopo di farlo voltare, senza violenza alcuna. Sentito a chiarimenti, il Direttore di gara ha espressamente escluso nella condotta posta in essere dal Filipponi qualsivoglia intento o contenuto di violenza. Motivi della decisione La Commissione Disciplinare, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali di gara, udito l’Arbitro, reputa che il proposto gravame possa essere accolto solo in parte. L’esame degli atti ufficiali e delle dichiarazioni rese dal Direttore di gara nell’espletata istruttoria, hanno ridimensionato, nella sua obiettiva gravità ed avuto riguardo altresì all’elemento soggettivo, la condotta posta in essere dal Filipponi, riconducendo la stessa nell’ambito di una smodata protesta, priva di effettivi intenti di violenza. Ne deriva che, tenuto conto anche dei parametri sanzionatori costantemente seguiti da questo Collegio, si possa addivenire alla richiesta riduzione della sanzione impugnata. P. Q. M. la Commissione, in accoglimento del reclamo come sopra proposto dalla Polisportiva Valtesino A.S.D., riduce la sanzione della squalifica del calciatore Filipponi Mirko a tre giornate di gara. Ordina restituirsi la relativa tassa.
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